Sez. 3, Sentenza n. 8328 del 30/06/1994 Ud. (dep. 23/07/1994) Rv. 198700 - 01
Reo - Concorso di persone nel reato - Valutazione delle circostanze (estensione al correo) - Aggravanti o attenuanti | Circostanza relativa alle qualità personali del colpevole ed ai suoi rapporti con la persona offesa - Estensione ai correi - Possibilità.
Reo - Concorso di persone nel reato - Valutazione delle circostanze (estensione al correo) - Aggravanti o attenuanti
Nell'ambito dell'aggravamento previsto dall' art. 118 cod. pen. rientrano tutti gli aspetti e le situazioni anche di natura processuale per le quali il fatto di un soggetto qualificato è sanzionato penalmente. Con la conseguenza che il reato di violenza sessuale commesso dal genitore come concorrente morale è punibile nei suoi confronti e nei confronti dell'autore materiale, stante la unicità del reato, che, siccome commesso dal genitore, la legge vuole perseguibile d'ufficio. Il principio non risulta inciso dalla novella del 7 febbraio 1990 n. 19, il cui art. 3 ha sostituito il vecchio art. 118 cod. pen., perché con essa è stata stabilito che sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono le circostanze concernenti i motivi, il dolo, la colpa e quelle inerenti alla persona del colpevole. Sicché le altre circostanze - tra cui la circostanza soggettiva del rapporto parentale tra l'agente e l'offeso, - sono soggette al pur novellato art. 59 comma secondo, cioè sono valutate a carico dell'imputato se da lui conosciute o ignorate per colpa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 118, Cod. Pen. art. 542 CORTE COST., Legge 07/02/1990 num. 19 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)