Sez. U, Sentenza n. 2763 del 29/04/1985 (Rv. 440541 - 01)
ENTI PUBBLICI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO - NECESSITÀ - PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUELLE DELLA P.A. - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*
ENTI PUBBLICI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO - NECESSITÀ - PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUELLE DELLA P.A. - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*
Un ente è qualificabile come pubblico soltanto quando gli sia attribuita, in forza di legge o di provvedimento amministrativo fondato su previsione di legge, la personalità giuridica di diritto pubblico, non essendo a tal fine sufficiente che lo stesso persegua finalità rientranti nell'ambito di quelle della pubblica amministrazione. La suddetta qualità, pertanto, non può essere riconosciuta ad una Fondazione che risulti priva dell'indicata personalità giuridica (nella specie, città del ragazzo di Messina), indipendentemente dal fatto che essa svolga attività di interesse generale (nella specie, assistenza ed istruzione di giovani abbandonati), con l'ulteriore conseguenza che il rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione medesima, avendo natura privatistica, spetta alla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario. (V 6366/82, mass n 423993).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)