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Sez. 1, Sentenza n. 1766 del 19/03/1996 Cc. (dep. 13/05/1996) Rv. 204616 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato | Applicabilità in caso di sentenza emessa nei confronti di persona non individuata - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204616-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato

L'inesistenza giuridica di un provvedimento giurisdizionale si configura soltanto rispetto a quell'atto che sia privo dei requisiti minimi quali la provenienza da un organo titolare del potere giurisdizionale, la forma scritta, l'adozione nei confronti di una persona ancora in vita. In tal senso, anche se una sentenza sia stata emessa a carico di persona non individuabile, la sentenza medesima deve ritenersi esistente, e con riguardo ad essa neppure può procedersi a norma dell'art. 673 cod. proc. pen. (revoca della sentenza per abolizione del reato) in quanto la citata previsione attiene esclusivamente all'ipotesi di abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)