Sez. 1, Ordinanza n. 23418 del 17/07/2026 (Rv. 679043-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | Requisito dell'indebitamento ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII - Tempo con riferimento al quale deve essere valutata l'esistenza - Momento della dichiarazione di fallimento - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE
Il requisito dell'indebitamento di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, deve essere valutato con riferimento al momento della apertura della procedura concorsuale liquidatoria, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente alla chiusura dei tre esercizi antecedenti la data
di deposito dell'istanza di fallimento, in coerenza con il principio della attualità dei requisiti dimensionali dell'impresa ai fini dell'assoggettamento a procedura liquidatoria concorsuale.
CCII [ rnc : art = 0002 00, com = 0001, gen = LS, sp = CCII] CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)