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Sez. 6, Sentenza n. 430 del 25/02/1969 Ud. (dep. 19/07/1969) Rv. 112249 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ESTREMI - COINCIDENZA DELL'INTERESSE PRIVATO CON QUELLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112249-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ESTREMI - COINCIDENZA DELL'INTERESSE PRIVATO CON QUELLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA.*

Il reato di interesse privato in atto di ufficio e un reato di pericolo e non di lesione, onde non occorre per la sua sussistenza che il detto funzionamento dell'ufficio sia realmente compromesso, ne che dall'atto derivi un danno per la pubblica amministrazione o un profitto per il pubblico ufficiale. Pertanto, e sufficiente che il pubblico ufficiale si ingerisca a scopo di privato interesse in un affare del suo ufficio, menomando la presunzione di imparzialita, che assiste ogni atto della pubblica amministrazione e cio sia che si tratti di un atto discrezionale che di un atto dovuto. (nella specie, un pubblico ufficiale aveva partecipato alla deliberazione collegiale di un ente pubblico, riguardante una sua sorella il Vice-sindaco aveva presieduto le sedute della giunta municipale, nelle quali si era deliberato anche con il suo voto sulla proroga di un incarico conferito alla sorella e sul compenso da corrispondere alla medesima). (V.110033, anno 1969 107140, 106544, 106506, anno 1968 104950, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)