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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 244 del 1991

Decisione
decisa il 1991-05-22, depositata il 1991-05-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:244
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 17266

  • Tributi in genere
  • Imposta comunale per l'esercizio di arti o professioni (I.C.I.A.P.)
  • Capacità contributiva desunta unicamente dalla superficie utilizzata per l'attività anziché dal reddito effettivamente percepito
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto relativa a norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 103/1991.

Norme impugnate

  • art. 1 d.l. 2 marzo 1989, n. 66
  • legge 24 aprile 1989, n. 144

Parametri

Massima n. 17267

  • Tributi in genere
  • Imposta comunale per l'esercizio di arti o professioni (I.C.I.A.P.)
  • Misura
  • Possibilità di istituzione di aliquote diverse fra comune e comune
  • Conseguente disomogeneità nel sistema impositivo
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata infondata. - S. n. 103/1991.

Norme impugnate

  • legge 24 aprile 1989, n. 144
  • art. 2 d.l. 2 marzo 1989, n. 66

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1990 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Calzolari Enzo ed altri contro Comune di Castiglione del Lago ed altra, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 febbraio 1990 (pervenuta il 23 febbraio 1991) dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Calzolari Enzo ed altri contro Comune di Castiglione del Lago ed altra (Reg. ord. n. 134 del 1991) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui irrazionalmente fanno riferimento, per determinare la misura del tributo, soltanto alla superficie dell'immobile utilizzato e affidano, altresì, all'Ente impositore la determinazione della misura dell'imposta tra il minimo ed il massimo stabilito nella tabella allegata alla legge, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 103 del 1991 ha già preso in esame identica questione dichiarando: l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, con modificazioni, nella parte in cui - relativamente all'applicazione per l'anno 1989 dell'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del Comune, di arti e professioni e di imprese - non consente ai soggetti d'imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditività; nonché la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del dcreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, con modificazioni, per la parte in cui è attribuito ai Comuni, nei confronti dell'imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni e di imprese, il potere di determinarne la misura; che pertanto la questione relativa all'art. 1 si appalesa manifestamente inammissibile essendo già stata accolta nel senso auspicato dal remittente; che, non essendo stati dedotti nuovi profili o argomentazioni tali da indurre la Corte a mutare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione concernente l'art. 2;
punto 3
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989 n. 144, con modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989 n. 144, con modificazioni, in riferimento agli artt.3 e 53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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