Sez. 1, Sentenza n. 1021 del 24/02/1989 (Rv. 461987 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INTERESSI - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ATTRIBUZIONE ALL'ESPROPRIATO DI UNA SOMMA MAGGIORE DI QUELLA DEPOSITATA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CONDANNA PER LA DIFFERENZA - INTERESSI MORATORI RELATIVI - SPETTANZA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO 20 AGOSTO 1972 N. 15 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - DEROGA AL PREDETTO PRINCIPIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INTERESSI - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ATTRIBUZIONE ALL'ESPROPRIATO DI UNA SOMMA MAGGIORE DI QUELLA DEPOSITATA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CONDANNA PER LA DIFFERENZA - INTERESSI MORATORI RELATIVI - SPETTANZA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO 20 AGOSTO 1972 N. 15 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - DEROGA AL PREDETTO PRINCIPIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
In tema d'espropriazione per pubblica utilità, il principio, secondo il quale, sulla maggiore indennità riconosciuta nel giudizio di opposizione alla stima, gli interessi moratori sono dovuti secondo il tasso legale, trova applicazione anche per le espropriazioni disposte in base alla legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 e successive modificazioni, atteso che le Disposizioni dell'art. 9 di detta legge, ove contemplano gli interessi nella misura del tasso di sconto, per il ritardato deposito presso la tesoreria provinciale della somma fissata in Sede amministrativa (fino alla scadenza di tre mesi, che segna l'inefficacia della procedura espropriativa), non sono estensibili all'ulteriore somma che risulti dovuta in esito a detto giudizio. (nella specie l'indennità era stata liquidata secondo il criterio del giusto prezzo a norma dell'art. 25 della legge regionale n. 7 del 15 maggio 1956). (V 2592/88, mass n 458329).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 20/08/1972 num. 15 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)