Sez. U - , Ordinanza n. 28469 del 30/09/2022 (Rv. 665682 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE | Richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche ex l.p. Bolzano n. 2 del 2015 - Comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 - Necessità - Fondamento. TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - IN GENERE - In genere.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE
In tema di derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica secondo la disciplina della l.p. Bolzano n. 2 del 2015, il preavviso di rigetto, contenente la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della concessione, è prescritto, a pena di annullabilità del provvedimento finale, per tutti i procedimenti ad iniziativa di parte, salvo che - nel testo dell'art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 vigente fino al 16 luglio del 2020 - per le procedure concorsuali ad evidenza pubblica, categoria alla quale non è ascrivibile la prima fase del procedimento concessorio, tesa alla verifica della completezza della documentazione e della compatibilità della domanda con le disposizioni del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e del piano di tutela delle acque.
Legge Prov. 26/01/2015 num. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 10 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)