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Sez. 1, Sentenza n. 55063 del 14/11/2017 Cc. (dep. 07/12/2017) Rv. 271916 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Presupposti - Buona condotta - Valutazione - Periodo triennale di cui all'art. 179, comma primo, cod. pen. - Decorrenza - Indicazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271916-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE

In tema di riabilitazione, la valutazione del presupposto della buona condotta va effettuata con esclusivo riferimento al periodo di tre anni di cui all'art. 179, comma primo, cod. pen., decorrente dalla data di espiazione della pena detentiva o di pagamento della pena pecuniaria o di estinzione della pena principale per altra causa, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione comportamenti anteriori, ancorché di chiara valenza negativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)