Sez. L, Sentenza n. 16546 del 19/07/2006 (Rv. 591405 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Domanda proposta dopo la richiesta di pensione privilegiata, antecedentemente alla delibera di formale riconoscimento della pensione - Rilevanza - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
In materia di equo indennizzo e pensione privilegiata, attese le diverse finalità alle quali rispondono le due prestazioni, è irrilevante che la domanda per l'equo indennizzo - tempestivamente proposta, alla stregua delle disposizioni che regolano la materia, nel termine di sei mesi dal riconoscimento della causa di servizio conseguente all'accertamento medico-legale posto a base anche della successiva attribuzione della pensione privilegiata -, sia stata presentata dopo la richiesta di pensione privilegiata e prima della delibera di formale riconoscimento della pensione.
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., DPR 03/05/1957 num. 686 art. 51, Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)