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Sez. L, Sentenza n. 16546 del 19/07/2006 (Rv. 591405 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Domanda proposta dopo la richiesta di pensione privilegiata, antecedentemente alla delibera di formale riconoscimento della pensione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591405-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

In materia di equo indennizzo e pensione privilegiata, attese le diverse finalità alle quali rispondono le due prestazioni, è irrilevante che la domanda per l'equo indennizzo - tempestivamente proposta, alla stregua delle disposizioni che regolano la materia, nel termine di sei mesi dal riconoscimento della causa di servizio conseguente all'accertamento medico-legale posto a base anche della successiva attribuzione della pensione privilegiata -, sia stata presentata dopo la richiesta di pensione privilegiata e prima della delibera di formale riconoscimento della pensione.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., DPR 03/05/1957 num. 686 art. 51, Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)