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Sez. 1, Sentenza n. 1001 del 22/10/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157275 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - MATERIE ESPLODENTI - DISCIPLINA NORMATIVA - OMESSA INDICAZIONE - IRRILEVANZA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1982-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157275-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - MATERIE ESPLODENTI - DISCIPLINA NORMATIVA - OMESSA INDICAZIONE - IRRILEVANZA - ESTREMI.*

L'Obbligo della denuncia di detenzione di materie esplodenti di qualsiasi genere è imposto dall'art. 38 T.U.L.P.S., del 18 giugno 1931 n. 773 e la sua violazione è sanzionata dall'art. 2 della legge n. 895 del 1967 e successive modifiche. Ne consegue che, ai fini della validità della contestazione, non è rilevante il fatto che la norma del T.U. Citato non sia menzionata, sia perché non è ammessa l'ignoranza della legge penale, sia perché l'imputato è in grado di difendersi adeguatamente con la conoscenza del fatto addebitatogli. (V mass n 155109 e giurisprudenza citata).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)