Sez. 3, Sentenza n. 5465 del 05/02/1980 Ud. (dep. 29/04/1980) Rv. 145143 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - IRREGOLARITA CHE POSSONO COMMETTERSI NELLA COMPILAZIONE E NELLA EMISSIONE - DELITTO E CONTRAVVENZIONE PREVISTE - DIFFERENZE IN RELAZIONE AL TIPO DI IRREGOLARITA.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - IRREGOLARITA CHE POSSONO COMMETTERSI NELLA COMPILAZIONE E NELLA EMISSIONE - DELITTO E CONTRAVVENZIONE PREVISTE - DIFFERENZE IN RELAZIONE AL TIPO DI IRREGOLARITA.*
L'elemento che differenzia il delitto previsto dall'art 15, primo comma, legge 2 luglio 1957, n 474 dalla contravvenzione prevista dallo stesso art 15, quarto comma, non e la tentata o conseguita evasione fiscale, bensi il tipo di irregolarita che puo commettersi nella compilazione e nella emissione del certificato di provenienza degli oli minerali. Se infatti esso risulti scaduto, falso o alterato si verifica la piu grave delle due ipotesi di reato; se invece manchi uno degli elementi indicati nell'art 5, terzo comma, della legge, ma il certificato tuttavia consenta di esercitare il controllo sulla merce durante l'intero trasporto, la irregolarita e considerata di lieve entita ed e punita a titolo contravvenzionale.*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)