Sez. 2, Sentenza n. 589 del 21/02/1968 (Rv. 331713 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - DICHIARAZIONE DI LITISPENDENZA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - PRECLUSIONE - LIMITI TEMPORALI.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - DICHIARAZIONE DI LITISPENDENZA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - PRECLUSIONE - LIMITI TEMPORALI.*
Quando sussiste la litispendenza il giudice successivamente adito deve spogliarsi della causa di cui e stato investito, indipendentemente da ogni indagine sulla Competenza. Ma poiche le questioni di litispendenza vanno decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della decisione, la gia intervenuta declaratoria di incompetenza del giudice preventivamente adito a favore del giudice adito successivamente previene ed impedisce la dichiarazione di litispendenza da parte di quest'ultimo, quanto meno fino alla decisione sulla Competenza, se riguardo a questa vi e impugnazione o istanza di regolamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)