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Sez. 1, Sentenza n. 2087 del 15/10/1982 Cc. (dep. 17/11/1982) Rv. 156199 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - TERMINI - DECORRENZA - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - COMUNICAZIONE DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DEL PROVVEDIMENTO - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156199-01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - TERMINI - DECORRENZA - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - COMUNICAZIONE DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DEL PROVVEDIMENTO - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE.*

Il termine dell'impugnazione del pubblico ministero avverso i provvedimenti emessi a seguito di procedimenti in camera di consiglio decorre dal giorno della comunicazione del deposito in cancelleria del provvedimento medesimo; tale comunicazione, da eseguirsi dal cancelliere con le modalità prescritte dagli artt. 167 cod. proc. pen. e 3 d.P.R. 28 maggio 1931 n. 603, costituisce, al pari delle notificazioni, un atto formale che non ammette equipollenti, trattandosi dello strumento predisposto dall'ordinamento ai fini dell'acquisizione della prova legale della conoscenza del provvedimento da parte del pubblico ministero. (Conf mass n 134966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 199 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)