Modificazioni alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra Comuni ed appaltatori
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di modificare le norme relative alla definizione degli accordi e delle controversie tra Comuni ed appaltatori, nonche' tra le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di Istituti pubblici di beneficenza e di assistenza e gli assuntori di fornitura di generi a prezzo unitario comprendente anche il dazio, in conseguenza della applicazione delle nuove imposte di consumo di cui al decreto stesso;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze e di concerto con quelli per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. La definizione delle controversie di cui agli articoli 6, 7, 8 e 16 (sub 73) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, e' demandata ad una Commissione arbitrale composta dell'intendente di finanza che la presiede, e di due arbitri, nominati l'uno dal Comune e l'altro dall'appaltatore. Qualora le parti non vi provvedano, i due arbitri sono nominati, rispettivamente, dal Prefetto e dal presidente del Tribunale.
2. Le decisioni pronunciate dalla Commissione arbitrale non sono soggette ad appello ne' ad azione di nullita'. Contro di esse e' pero' ammesso ricorso per cassazione; entro il termine di 45 giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 del Codice di procedura civile e ai numeri 3 e 4 dell'art. 32 del Codice medesimo.
3. Nel caso di annullamento della decisione, la controversia sara' deferita, in grado di rinvio, ad una nuova Commissione arbitrale composta di persone diverse. Tale Commissione potra' essere presieduta da un intendente di finanza di altra Provincia, indicato dal Ministro per le finanze. La Commissione deve uniformarsi alla decisione della Corte di cassazione sui punti sui quali essa ha pronunziato.
4. Le indennita' a favore dei componenti della Commissione arbitrale sono liquidate dal Prefetto.
Art. 2
1. Il ricorso per cassazione di cui al secondo comma dell'art. 1 e' ammesso anche contro le decisioni pronunziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la procedura prevista agli articoli 6, 7 e 16 (sub 73) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141.
2. Il termine per proporre il ricorso decorre dalla data predetta.
3. Le controversie in corso ai sensi dei citati articoli alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno portate avanti le Commissioni arbitrali costituite a norma del precedente articolo 1, mediante atto notificato a richiesta della parte piu' diligente, entro il termine di giorni 30 dalla medesima data.
Art. 3
1. Tutti gli atti occorrenti per la esecuzione degli articoli 1 e 2 del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e da quella proporzionale di registro; e non occorre deposito per multa per il ricorso per cassazione.
2. Saranno registrati col pagamento della tassa fissa di lire 10 i contratti modificativi di quelli in corso, stipulati fra i Comuni e gli appaltatori, ed i verbali di arbitramento.
Art. 4
1. Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.
2. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
3. Il Ministro per le finanze e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Mosconi - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 108. - Mancini.