Sez. L, Sentenza n. 8086 del 03/11/1987 (Rv. 455743 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - ONERE PROBATORIO DELL'ASSICURATO IN ORDINE AGLI ELEMENTI DIAGNOSTICI NECESSARI - ESCLUSIONE - OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE PERSONALE AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI - SUFFICIENZA - MARGINE DI DUBBIO ANNESSO AL RESPONSO TECNICO - EFFETTI - RIGETTO DELLA DOMANDA - DIVIETO - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - ONERE PROBATORIO DELL'ASSICURATO IN ORDINE AGLI ELEMENTI DIAGNOSTICI NECESSARI - ESCLUSIONE - OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE PERSONALE AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI - SUFFICIENZA - MARGINE DI DUBBIO ANNESSO AL RESPONSO TECNICO - EFFETTI - RIGETTO DELLA DOMANDA - DIVIETO - CONSEGUENZE.*
In materia di controversie previdenziali che presuppongano l'accertamento medico-legale di situazioni patologiche, l'Onere probatorio posto a carico dell'assicurato, che rivendica in giudizio una determinata prestazione assicurativa o previdenziale (nella specie, rendita da infortunio sul lavoro), non può essere inteso nel senso che l'interessato debba attivarsi per l'acquisizione di tutti gli elementi diagnostici necessari, essendo invece sufficiente - una volta disposta dal giudice la consulenza tecnica - l'osservanza dell'Obbligo di collaborazione personale al compimento delle operazione medico- legali. Consegue che l'eventuale margine di dubbio annesso al responso tecnico non legittima di per sè stesso il rigetto della domanda per difetto di prova, ma comporta la rinnovazione o l'approfondimento dell'indagine fino a raggiungere un accettabile grado di relativa certezza, positivo o negativa, sull'esistenza del presupposto della prestazione richiesta. (V 2598/87, mass n 451722).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)