Sez. 2, Sentenza n. 283 del 24/01/1966 (Rv. 320544 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZA - DI CASSAZIONE - MOTIVAZIONE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZA - DI CASSAZIONE - MOTIVAZIONE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI.*
Le sentenze della Corte di Cassazione costituiscono giudicato ai sensi dell'art.2909 cod.civ., con la conseguenza che l'accertamento in esse contenuto fa stato ad ogni effetto tra le parti, tutte le volte che la Corte medesima abbia pronunciato quale giudice di fatto, compiendo indagini anche di merito, come nelle questioni di Competenza, di capacita delle parti di legittimazione, ecc. Il giudicato, peraltro, si Forma solo sulle statuizioni espresse nel dispositivo della sentenza, nonche sugli accertamenti compiuti nella motivazione, relativamente a fatti, situazioni e rapporti giuridici controversi, solo se ed in quanto codesti accertamenti costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico-giuridico della decisione finale. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)