Sez. 2 - , Sentenza n. 12110 del 17/05/2018 (Rv. 648504 - 02)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO | Errore scusabile sul fatto - Rilevanza - Presupposti - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, l'errore scusabile sul fatto determinato dall'interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere rilievo, in quanto non attinga la sola interpretazione giuridica del precetto, ma verta sui presupposti della violazione e sia stato determinato da un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare in quest'ultimo l'incolpevole opinione di liceità del proprio agire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in riferimento ad una sanzione amministrativa irrogata ai sindaci di una società per azioni per l'omessa segnalazione delle irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza, aveva escluso la scusabilità dell'errore addotto dai ricorrenti, in considerazione del livello di qualificazione professionale che la carica che essi ricoprivano doveva far presumere).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 193, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)