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Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali

Testo in vigore al

Art. 42

1. Nei riguardi degli impiegati iscritti alla Cassa o pensionati e delle loro persone di famiglia, che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera, si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295.

Art. 43

1. Il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita si perdono dall'impiegato;

  1. 1° per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;7a

  2. 2° per condanna a qualunque pena per reati di peculato, malversazione, concussione o corruzione di cui agli articoli da 314 a 320 del Codice penale.

2. Perdono ugualmente il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e a godere la pensione gia' conseguita la vedova e gli orfani incorsi in condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.7a

3. Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Art. 44

1. L'esercizio del diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita rimangono sospesi nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la pena non sia estinta.

Art. 45

1. Nei casi di cui ai precedenti articoli 43 e 44, alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennita' o la pensione cui avrebbero avuto diritto se l'impiegato, la vedova o l'orfano condannati fossero morti il giorno in cui la condanna e' passata in giudicato.

2. Il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli dell'impiegato condannato e' subordinato alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.

3. Qualora l'impiegato riacquisti il diritto al conseguimento dell'indennita' o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'art. 44, se alla moglie o alla prole erasi liquidata l'indennita', ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi all'impiegato stesso, se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

4. Nel caso di ripristino del diritto a pensione, o di termine della sospensione di cui all'art. 44, nel riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che fosse stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa lungo ad una nuova liquidazione a norma degli articoli 39 o 40.

5. Nel caso di ripristino del diritto a indennita', o di cessazione della sospensione di cui all'art. 44, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennita' non sia spettata ad altri aventi diritto.

Art. 46

1. Nessun conferimento d'indennita' o di pensione, dirette o indirette, puo' essere fatto se l'impiegato non abbia contribuito alla Cassa di previdenza durante dieci anni di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 33 lettera c) e 40.

2. Ove pero' l'iscritto abbia ottenuto il riscatto di cui ai successivi articoli 67 e 69 ed all'art. 66 dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679; il periodo cosi' riscattato e' utile per il computo del decennio di contribuzione.

3. La norma di cui al comma precedente si applica anche nel caso di riscatto di servizi ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, ma le quote eventualmente ancora dovute sono trattenute sulla indennita' o sulla pensione.

4. Sono pure computabili per il decennio predetto i periodi di servizio prestati con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali contemplati dai precedenti articoli 7 ultimo comma, 10, 11 e 13, quelli resi allo Stato, che siano cumulabili ai termini del presente Ordinamento, e quelli cumulabili a norma del successivo art. 55.

Capo II. Servizi utili a indennita' o pensione.

Art. 47

1. Il servizio utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione e' quello prestato dagli impiegati con diritto a retribuzione e alla iscrizione alla Cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, nonche' il servizio comunque riscattato.

2. Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile successivamente prestati.

3. E' pure calcolato utile il servizio militare di leva che lo impiegato presti posteriormente alla sua iscrizione alla Cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interruzione di carriera, purche' l'impiegato stesso o i suoi aventi causa ne facciano domanda entro il termine perentorio di due anni dalla reiscrizione alla Cassa e paghino il contributo personale e quello dell'Ente per il tempo della permanenza, sotto le armi, commisurato sulla retribuzione valutabile agli effetti dell'iscrizione goduta alla data di riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare. Il termine predetto non puo' scadere prima di due anni dalla pubblicazione del presente ordinamento, ne', per gli impiegati gia' iscritti che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reiscrizione alla Cassa.

4. E' pure calcolato utile il servizio militare prestato per richiamo dall'iscritto che conservi il diritto al posto, nel qual caso l'Ente corrisponde i contributi sulla retribuzione cui l'impiegato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio civile, salvo rivalsa per il solo contributo personale.

Art. 48

1. Il servizio prestato dall'impiegato licenziato a norma del primo comma dell'art. 247 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con decreto 3 marzo 1934, n. 383, e' improduttivo di trattamento di quiescenza tanto nei riguardi dell'impiegato quanto nei riguardi della sua famiglia.

Art. 49

1. Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennita', o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennita' o della pensione.

2. Le benemerenze fasciste, agli iscritti in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista, sono valutate a norma degli articoli 5 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, esteso al personale degli enti locali con R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennita' o della pensione.

3. Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono calcolati in una frazione dell'indennita' o della pensione teorica valutata in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui ai commi stessi, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e pur denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui e' stata determinata l'indennita' o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui ai quinto comma dell'articolo 34.

4. La quota di aumento dell'indennita' o della pensione rimane a carico della Cassa di previdenza.

Art. 50

1. I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute, ovvero in disponibilita', sono calcolati per intero agli effetti della indennita' o della pensione.

2. I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego non sono calcolati.

Art. 51

1. I servizi utili prestati simultaneamente presso due o piu' Enti si valutano come unico periodo, agli effetti del computo del servizio utile complessivo, ma, per la misura della pensione o della indennita', si tiene conto delle retribuzioni soggette a contributo percepite presso i vari Enti.

Art. 52

1. Agli impiegati iscritti o gia' iscritti alla Cassa e' riconosciuto utile, per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, il servizio prestato con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti, o Fondi speciali per le pensioni contemplati nei precedenti articoli 7, ultimo comma, 10, 11 e 13.

2. L'indennita' o la pensione e' in tal caso liquidata in base al servizio complessivo ai termini del presente ordinamento.

3. Per i servizi resi con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, istituti o Fondi speciali per le pensioni di cui al precedente art. 11, anteriormente al 1° luglio 1924 o al 22 aprile 1925 o al 7 maggio 1926, gli stipendi sono valutati in misura eguale a quella rispettivamente goduta alle date predette, senza le maggiorazioni di cui al terzo comma dell'art. 34. Il presente comma ha anche valore di interpretazione autentica della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 47 dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

4. L'indennita' o la pensione e' ripartita a carico della Cassa di previdenza e degli Enti presso cui il servizio di cui ai commi precedenti fu prestato, in proporzione alle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla Cassa di previdenza e con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni.

5. Agli effetti del riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di Servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mese.

6. Il pagamento dell'intera indennita' o dell'intera pensione e' sempre fatto dalla Cassa di previdenza, che si rivale sugli Enti della quota messa a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota di indennita' a carico degli Enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza, di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti.

7. Quando la quota messa a carico dell'Ente derivi da servizi prestati con iscrizione o assicurazione, ai termini dell'art. 7 ultimo comma, del secondo comma del precedente art. 10, e dell'art. 13, all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e ad altri Istituti assicurativi, ovvero alle Casse, Istituti o Fondi speciali, a termini del secondo comma dell'art. 11, l'Ente e' sostituito all'iscritto o all'assicurato negli eventuali corrispondenti diritti verso le Casse, Istituti o Fondi speciali predetti e sino a concorrenza della quota messa a suo carico.

8. Rimangono salvi in ogni caso, a carico degli Enti, i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti o convenzioni di pensione che siano piu' favorevoli per l'impiegato o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun Ente e' obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento o convenzione speciale di pensione. A tal fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile l'impiegato fosse stato soggetto al rispettivo regolamento o alla convenzione speciale, e si applicano poi, per la determinazione della quota proporzionale al servizio con iscrizione al regolamento o alla convenzione speciale, le norme stabilite dai commi quarto e quinto del presente articolo.

9. Non si fa luogo alla valutazione cumulativa dei servizi prevista nel presente articolo, nei casi in cui i servizi con iscrizione alla Cassa di previdenza e quelli con iscrizione a regolamenti, convenzioni speciali, Casse, istituti o Fondi speciali per le pensioni siano stati contemporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.

10. A tutti gli effetti del presente ordinamento la iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni. Tale norma ha anche valere di interpretazione autentica delle disposizioni dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, concernenti l'iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali.4

Art. 53

1. Nei casi di valutazione cumulativa del servizi di cui al precedente art. 52 se l'impiegato o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso un Ente con iscrizione a regolamento o convenzione speciale di pensione, o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui all'articolo medesimo, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguita l'indennita', la quota di indennita' o di pensione liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente secondo le norme dell'articolo stesso, viene diminuita con le norme seguenti:

  1. a) dalla quota di indennita' si detrae il capitale gia' corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale;

  2. b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale gia' corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

2. La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

3. Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano gia' conseguito la pensione da uno degli Enti, Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al precedente art. 52, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente, con le norme seguenti:

  1. c) dalla quota di indennita' si detrae il valore capitale della pensione gia' conseguita, calcolato alla data della Cessazione definitiva del rapporto d'impiego, con applicazione delle tabelle di chi alla precedente lettera b);

  2. d) dalla quota di pensione si detrae la pensione gia' conseguita.

4. La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

5. Quando l'iscritto abbia gia' riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti, Casse o Istituti speciali per i servizi prestati presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente interessato puo' chiedere la restituzione di tali rate mediante ritenuta sulla quota di indennita' o di pensione a suo carico.

6. L'impiegato che abbia conseguito un assegno di quiescenza a carico della Cassa di previdenza o la sua vedova o i suoi orfani, per ottenere la valutazione cumulativa dei servizi, in tutto o in parte successivi, prevista dall'art. 52, deve farne domanda entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto d'impiego e devo rifondere le somme corrisposte dalla Cassa con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione vigente alla data della domanda. La rifusione deve effettuarsi in unica soluzione o con trattenuta dell'intera nuova pensione diretta ed indiretta liquidata dalla Cassa di gravidanza e degli eventuali accessori.

Art. 54

1. L'indennita' o la pensione a favore dell'impiegato che abbia prestato servizi presso due o piu' Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7 con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al precedente art. 52, o della sua vedova o dei suoi orfani, anche se non siavi stata iscrizione alla Cassa di previdenza, viene liquidata, dalla Cassa medesima, con la norme stabilite dal presente ordinamento, applicando, se del caso, il terzo comma del precedente art. 52.

2. L'indennita' o la pensione in tal modo liquidata e' ripartita a carico degli Enti presso cui tali servizi furono prestati, con le norme dei commi quarto e quinto dell'articolo 52.

3. Il pagamento dell'intera indennita' o della intera pensione, viene fatto direttamente dalla Cassa di previdenza, quando l'indennita' o la pensione siano divenute definitive o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli Enti interessati o per decisione della Corte dei conti.

4. La Cassa di previdenza si rivale sugli Enti delle quote messe a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi.

5. Quando ricorrano i casi dai quattro ultimi commi del precedente art. 52 e dall'art. 53 sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.

Art. 55

1. Nei riguardi degli impiegati che siano stati iscritti a due o piu' degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, sono cumulabili, agli effetti del conseguimento delle indennita' o delle pensioni, tutti i servizi valutabili secondo le norme dei singoli Istituti, fermo restando quanto e' stabilito dall'articolo 51 per il computo del servizio utile complessivo.

2. Alla liquidazione provvede l'ultimo Istituto presso il quale l'impiegato e' stato iscritto.

3. Nel caso che vi sia stata iscrizione ad uno o piu' degli Istituti predetti e' ammesso altresi' il cumulo, con le norme di cui ai precedenti articoli 52 e 53, dei servizi resi con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali di pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali, anche quando non siavi stata iscrizione all'Istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che per le disposizioni speciali dei singoli Istituti di previdenza i servizi stessi siano valutabili.

4. L'indennita' o la pensione complessiva, nei casi di cui ai commi precedenti, e' costituita dalla somma delle quote di indennita' o di pensione teoriche determinate per ciascuno degli Istituti di previdenza, in base alle norme speciali degli Istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, e viene pagata dall'Istituto che provvede alla liquidazione.

5. La pensione complessiva non puo' essere inferiore al limite minimo ne' superiore al limite massimo stabiliti per l'Istituto che la liquida; le quote teoriche sono, ove occorra, aumentate o ridotte proporzionalmente.

6. Gli altri Istituti di previdenza cui spetta la determinazione di quote di indennita' o di pensioni dirette e indirette versano, all'atto di ciascuna liquidazione, all'Istituto che provvede alla liquidazione stessa, le rispettive quote di indennita' o il valore capitale delle quote di pensione relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi, valutato in base ad apposite tabelle approvate con decreto del Ministro per le finanze.

7. Nel caso che vi siano quote a carico degli Enti, l'indennita' o l'intera pensione viene pagata dall'Istituto che provvede alla liquidazione, che si rivale sugli Enti medesimi, tenuto conto delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 52 e 53.

8. Nessuna indennita' o pensione e' dovuta se non vi sia stata iscrizione per 10 anni complessivamente agli Istituti predetti e agli Enti con regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali, eccezione fatta per i casi previsti dalle leggi dei singoli Istituti di previdenza.

9. E' pure computabile per il decennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli Istituti di previdenza con versamento del capitale accumulato.

Art. 56

1. Nei casi di cui al precedente art. 55, se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o piu' degli Istituti di previdenza ivi indicati siano state gia' corrisposte l'indennita' o la pensione, il cumulo di cui all'articolo medesimo non puo' essere concesso se, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto d'impiego, non sia fatta pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o alla Prefettura, dichiarazione di rinunziare al godimento della pensione gia' conferita e di voler rimborsare all'Istituto che ha conferito l'indennita' o la pensione, le somme da questo corrisposte con i relativi interessi composti al saggio di interesse delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennita', in vigore per l'Istituto stesso alla data della dichiarazione. La rifusione deve effettuarsi in un'unica soluzione o con trattenuta integrale delle rate della nuova pensione diretta ed Indiretta liquidata, e degli eventuali accessori.

Art. 57

1. In tutti i casi in cui, nei riguardi del personale passato dal servizio dello Stato a quello degli Enti di cui agli articoli 5 e 7 del presente ordinamento, o viceversa, il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e sue modificazioni o leggi speciali, stabiliscono la valutazione cumulativa dei servizi resi allo Stato con quelli prestati alla dipendenza degli Enti, la liquidazione degli assegni e' fatta dallo Stato.

2. Per il personale predetto, nel computo del servizio utile, si tiene conto di tutti i servizi utili a pensione prestati allo Stato e agli Enti, da valutarsi rispettivamente con le norme riguardanti il personale dello Stato e con quelle della Cassa di previdenza, nonche', nei casi previsti dall'articolo 55, degli altri periodi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti di previdenza.

3. Le quote di indennita' o di pensione a carico della Casa di previdenza, degli Enti o degli altri Istituti di previdenza, in corrispondenza dei servizi o periodi rispettivamente valutati, si determinano con le norme stabilite dal presente ordinamento, in ragione dell'assegno calcolato in base al servizio complessivo, considerando il servizio reso allo Stato come prestato presso Enti con regolamento speciale di pensione. In tale determinazione, per i servizi di Stato, cui non corrisponda retribuzione pensionabile effettiva o virtuale, si tiene conto di quella goduta immediatamente prima di tali servizi, o, in mancanza, di quella immediatamente successiva.

4. Nei casi in cui, secondo le disposizioni citate nel precedente comma primo, la indennita' o la pensione complessiva debba determinarsi con le norme applicabili per i dipendenti statali, lo Stato corrisponde a suo carico la differenza tra l'assegno dovuto e la quota a carico della Cassa di previdenza, valutata secondo il comma precedente ed aumentata eventualmente delle quote a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza. L'assegno dovuto non puo' essere minore della somma delle quote a carico della Cassa, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.

5. Nei casi in cui la indennita' o la pensione complessiva debba invece costituirsi con la riunione delle singole quote, la parte a carico della Cassa si aggiunge alle quote relative ai servizi di Stato ed a quelle eventualmente a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.

6. Le maggiori quote della indennita' o della pensione, dipendenti da aumenti di favore riconosciuti dalle disposizioni relative agli impiegati dello Stato, restano in tutti i casi a intero carico dello Stato; tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo per il diritto ad indennita' o pensione, ne' agli effetti del terzo comma del presente articolo.

7. La quota dovuta dallo Stato e' a carico del Ministero alle cui dipendenze e' stato reso l'ultimo servizio statale.

8. Il pagamento e' integralmente effettuato dalla Cassa di previdenza per gli assegni diretti ed indiretti relativi ai titolari che alla data di cessazione definitiva del rapporto d'impiego erano in servizio presso gli Enti o alle loro famiglie, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, nonche' di quelle a carico degli Enti con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. Per i titolari che alla data di cessazione definitiva erano in servizio statale il pagamento e' integralmente, effettuato dallo Stato, salvo rivalsa delle quote a carico della Cassa e degli Enti.

Art. 58

1. Per il personale gia' iscritto alla Cassa di previdenza, addetto alle Aziende municipalizzate che esercitano pubblici servizi di trasporto, la quota di indennita' o di pensione a carico della Cassa di previdenza ai sensi dell'art. 34 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e' determinata in base alle disposizioni del presente ordinamento e ripartita con le norme stabilite dall'art. 3 del R. decreto 15 febbraio 1923, n. 574.

Capo III. Procedimento di liquidazione e pagamento degli assegni.

Art. 59

1. Le istanze per il conseguimento dell'indennita' o della pensione devono essere presentate alla Prefettura, la quale lo trasmette all'Amministrazione della Cassa di previdenza regolarmente istruite.

2. Le indennita' o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

3. Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensione di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

4. In conformita' delle deliberazioni di cui ai commi precedenti il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo, da comunicarsi alle parti interessate.

5. Nei casi previsti dal precedente art. 57 le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennita' sono presentate alla Prefettura, se l'impiegato sia cessato definitivamente da rapporto d'impiego mentre si trovava alla dipendenza di un Ente locale. Tali istanze, debitamente istruite, sino trasmesse al Ministero competente alla liquidazione dell'indennita' o della pensione.

6. In tutti i casi di cui al precedente art. 57, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico della Cassa di previdenza, tenuto eventualmente conto delle quote la cui riserva matematica deve ad essa essere trasferita dagli altri Istituti di previdenza a norma del precedente art. 55 e ne comunica l'importo al Ministero competente a provvedere alla liquidazione.

7. La Direzione generale predetta, ricevuta comunicazione del decreto di liquidazione da parte del competente Ministero, sottopone alla deliberazione del Consiglio di amministrazione l'accettazione delle quote poste a carico della Cassa di previdenza.

Art. 60

1. Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

2. La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' ricorrere alla Corte dei conti contro la deliberazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.7b

Art. 61

1. Non e' ammesso il ricorso contro la liquidazione della indennita' per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art. 60.7a

2. Rimane sospeso il pagamento dell'indennita' per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, pero', su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, puo' consentire il pagamento di una parte dell'indennita' stessa, in misura non superiore alla meta' della quota a carico della Cassa e delle quote a carico degli Enti che siano state accettate dagli Enti stessi.

3. La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, ne' quello dell'Istituto di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in piu', qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

4. Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto d'impiego. Il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non puo' avere efficacia anteriore alla data stessa, a tutti gli effetti del presente ordinamento.7d

5. Le indennita', le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati o sequestrati, eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, e successive modificazioni.

6. Le pensioni sono pagate a rate mensili corrispondenti ai mesi del calendario ed esigibili dal giorno 25 di ciascun mese con le modalita' stabilite per i dipendenti dello Stato ed ove si verifichi la morte del pensionato nel periodo dal 25 all'ultimo del mese e nel frattempo sia intervenuta la riscossione, non si fa luogo ad alcun ricupero verso gli eredi.2

7. Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

Art. 62

1. La Cassa di previdenza corrisponde agli impiegati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sulla pensione definitiva loro dovuta.

2. L'acconto non puo' eccedere i quattro quinti dell'importo della pensione presumibilmente dovuta, ne' essere inferiore al minimo di pensione.

3. Ai fini della concessione dell'acconto, e successivamente a quelli della liquidazione dell'assegno definitivo, si computa il servizio comprovato dai certificati di prestazione e dai prospetti di percezione dello stipendio, ai quali corrisponda l'iscrizione alla Cassa e, se del caso, a regolamenti o convenzioni speciali di pensione.

4. La corresponsione dell'acconto non e' soggetta a riscontro preventivo della Corte dei conti.

5. Gli Enti hanno facolta' di concedere direttamente gli acconti di pensione dandone notizia alla Cassa di previdenza, la quale, in sede di pagamento dell'assegno, provvede al rimborso sino alla concorrenza degli arretrati della pensione o della indennita' dovute. Sugli arretrati disponibili della pensione puo' anche essere ricuperato, a favore dello Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali l'importo dell'assegno vitalizio eventualmente concesso da detto Istituto; l'eccedenza che risultasse ancora scoperta a favore dell'Istituto medesimo e' ricuperata con ritenuta del quinto sulle ulteriori rate della pensione.