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Sez. 2, Sentenza n. 7709 del 19/04/2016 (Rv. 639458 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE | Mancata indicazione, sul retro del cartello stradale, degli estremi della relativa ordinanza di apposizione - Conseguenze - Illegittimità del segnale e del verbale di contestazione dell'infrazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639458-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE

In tema di segnaletica stradale, l'omessa indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della relativa ordinanza di apposizione - come invece imposto dall'art. 77, comma 7, del d.P.R. n. 495 del 1992 e succ. mod.- non determina l'illegittimità del segnale, né, tantomeno, esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione e, conseguentemente, non comporta l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare.

Riferimenti normativi: DPR 16/12/1992 num. 495 art. 77 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)