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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016 (Rv. 639916 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Eccezione di incompetenza diversa da quella per territoriale derogabile - Adesione della parte attrice - Condanna alle spese - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639916-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)