Soppressione dell'Ufficio combustibili liquidi
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le attribuzioni previste dalle leggi sulla disciplina della produzione e del commercio dei combustibili liquidi sono esercitate dal Ministero dell'industria e del commercio, salvo la competenza delle altre amministrazioni.
Art. 2
1. L'art. 9 del regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, e' sostituito dal seguente:
"Alle spese occorrenti per l'esercizio delle attribuzioni previste dalle leggi sulla disciplina della produzione e del commercio dei combustibili liquidi e per la attuazione della presente legge, sara' provveduto mediante un contributo di cinque centesimi di lira da corrispondersi su ogni chilo di benzina proveniente dalle raffinerie nazionali ed immesso sul mercato interno.
Il documento che consente l'immissione non puo' essere consegnato se non si dimostri che l'importo del contributo suddetto e' stato versato nella Tesoreria provinciale".
Art. 3
1. Sono abrogati il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 387, il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 271, il regio decreto 7 settembre 1942, n. 975, e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106.
Art. 4
1. Il personale non di ruolo assunto dalla cessata Commissione interministeriale dei combustibili liquidi, creata con regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, che alla data della soppressione dell'Ufficio combustibili liquidi prestava servizio presso il detto Ufficio, viene a far parte, in numero non superiore a 25 unita', del personale non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio, in aggiunta all'attuale contingente normale dell'Amministrazione centrale, conservando la propria categoria, con le condizioni e il trattamento previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, e con l'anzianita' maturata a tale data.
2. Il servizio prestato dal personale non di ruolo assunto dalla predetta Commissione interministeriale per i combustibili, il quale abbia cessato da tale rapporto anteriormente alla data della soppressione dell'Ufficio combustibili liquidi, e' riconosciuto valido a tutti gli effetti di legge quale servizio reso come personale civile statale non di ruolo ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.
Art. 5
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sara' reso il rendiconto della contabilita' speciale prevista dall'art. 9 del regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106.
2. L'eventuale eccedenza di fondi risultante dal rendiconto stesso sara' versata al Tesoro dello Stato.
Art. 6
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI