Sez. 1, Sentenza n. 161 del 22/01/1972 (Rv. 355916 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - SU ISTANZA DELLE PARTI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - SU ISTANZA DELLE PARTI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il provvedimento di sospensione del processo a richiesta di parte rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento e insindacabile in Sede di legittimita, ove sia esente da vizi di logica e di diritto. (Conf 554'70, mass n 345638).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 296
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)