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Sez. 1, Sentenza n. 161 del 22/01/1972 (Rv. 355916 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - SU ISTANZA DELLE PARTI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355916-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - SU ISTANZA DELLE PARTI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il provvedimento di sospensione del processo a richiesta di parte rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento e insindacabile in Sede di legittimita, ove sia esente da vizi di logica e di diritto. (Conf 554'70, mass n 345638).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 296

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)