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Sez. 5, Sentenza n. 12210 del 14/08/2002 (Rv. 556931 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Prova testimoniale - Divieto - Conseguenze - Inammissibilità della prova per presunzioni, ex art. 2729, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556931-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il divieto di ammissione della prova testimoniale, sancito dall'art. 7, quarto comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non comporta la conseguente inammissibilità della prova per presunzioni, ai sensi dell'art. 2729, secondo comma, cod. civ. - secondo il quale le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale -, poiché questa norma, attesa la natura della materia ed il sistema dei mezzi di indagine a disposizione degli uffici e dei giudici tributari, non è applicabile nel contenzioso tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)