Sez. 3, Sentenza n. 776 del 07/02/1989 (Rv. 461799 - 01)
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE INTERVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO - SUCCESSIONE NELLO STATO IN CUI IL PROCESSO SI TROVA DA PARTE DELL'IMPRESA DESIGNATA A RAPPRESENTARE IL FONDO DI GARANZIA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA CHIAMATA IN CAUSA DELLA PREDETTA IMPRESA.*
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE INTERVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO - SUCCESSIONE NELLO STATO IN CUI IL PROCESSO SI TROVA DA PARTE DELL'IMPRESA DESIGNATA A RAPPRESENTARE IL FONDO DI GARANZIA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA CHIAMATA IN CAUSA DELLA PREDETTA IMPRESA.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora nel corso del giudizio promosso con Azione risarcitoria dal danneggiato contro la società assicuratrice sia intervenuta la messa in liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima, l'impresa designata a rappresentare il fondo di garanzia subentra necessariamente nello stato in cui il processo si trova e, pertanto, la sua chiamata in causa va effettuata davanti allo stesso giudice che ha dichiarato l'interruzione, ancorché si tratti del collegio, atteso che la detta impresa - con riguardo alla salvaguardia del diritto di difesa - ha pur sempre la possibilità di dedurre difese scritte ed orali, a seguito delle quali il collegio può disporre, ove necessario, la remissione della causa all'istruttore. (V 4042/85, mass n 441563).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 280, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)