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Sez. U - , Sentenza n. 7761 del 27/03/2017 (Rv. 643552 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vittime del dovere e soggetti ad essi equiparati - Assegno vitalizio mensile - Determinazione - Equiparazione all’analogo assegno in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643552-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria.

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1998 num. 407 art. 2, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 238 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 565 CORTE COST. PENDENTE, DPR 07/07/2006 num. 243 art. 4, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)