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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 183 del 1983

Decisione
decisa il 1983-06-09, depositata il 1983-06-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:183
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14918

  • Titoli di credito
  • Protesto di assegni e cambiali
  • Procedura di cancellazione
  • Mancata previsione per gli assegni bancari erroneamente protestati
  • Questione sollevata quando il giudice a quo aveva già emesso provvedimento di urgenza e non era quindi più competente per la trattazione del merito della causa
  • Manifesta inammissibilità
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi primo e secondo, della legge 12 giugno 1973, n. 349, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede per gli assegni bancari erroneamente protestati la procedura di cancellazione invece prevista per le cambiali, in quanto sollevata dal Pretore nel momento in cui non era più competente per la trattazione nel merito della causa, avendo già provveduto ex art. 700 cod. proc. pen..

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi primo e secondo, della legge 12 giugno 1973, n. 349 (Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari) promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1979 dal Pretore di Borgo San Lorenzo nel procedimento civile vertente tra Falchini Piero e la Cassa di Risparmio di Firenze iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 1979; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Borgo San Lorenzo, con ordinanza del 28 maggio 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, nella parte in cui non prevede anche per gli assegni bancari, erroneamente o illegittimamente protestati, la procedura di cancellazione dal bollettino ufficiale dei protesti, come previsto per le cambiali ed i vaglia cambiari; che nel giudizio de quo il Pretore, aveva già emesso il 7 aprile 1979 provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ordinando la non pubblicazione del protesto di un assegno bancario di lire 15.000.000.
punto 2
Considerato che la questione è manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione del giudice a quo a sollevarla, in quanto una volta che il Pretore abbia provveduto d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e sia, come nella specie, incompetente a proseguire nella trattazione della - causa di merito, la questione sollevata non esercita più alcuna influenza sulla decisione del giudizio de quo, che si è già esaurito con l'accoglimento del provvedimento d'urgenza (cfr. sent. n. 186/1976 di questa Corte);

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi primo e secondo della legge 12 giugno 1973, n. 349 (modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni), sollevata dal Pretore di Borgo San Lorenzo con ordinanza 28 maggio 1979, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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