Sez. 5, Sentenza n. 785 del 27/09/2023 Ud. (dep. 09/01/2024) Rv. 285877-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Sentenza del giudice di appello confermativa del proscioglimento in primo grado - Ricorso per cassazione del pubblico ministero per violazione di legge - Riqualificazione del motivo come vizio di motivazione - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'
In tema di impugnazioni, è inammissibile, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma quella di assoluzione pronunciata nel giudizio di primo grado, proposto dal pubblico ministero per violazione di legge e riqualificato dalla Corte di cassazione come vizio di motivazione in quanto volto a censurare l'impostazione motivazionale della sentenza.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)