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Sez. L, Sentenza n. 15998 del 24/10/2003 (Rv. 567644 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Cassazione della decisione del giudice di rinvio - Estensione alla statuizione sulle spese processuali - Conseguenze - Revisione totale di detta regolamentazione - Relativo potere del giudice chiamato a decidere sulla questione accolta.
Stato
decisa il 2003-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567644-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

In tema di spese processuali, il principio in base al quale la cassazione con rinvio anche di un solo capo di una sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, se riforma la sentenza di primo grado, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione successiva delle spese del processo, trova applicazione anche in caso di cassazione anche della sentenza pronunciata dal giudice di rinvio: in tale ipotesi, ogni censura che sia proposta in sede di legittimità contro la disciplina delle spese data dal giudice di rinvio resta assorbita dall'accoglimento della censura sul merito della relativa decisione, con la conseguenza che il giudice che deve decidere sulla questione accolta con la cassazione della sentenza impugnata è tenuto a pronunciarsi anche sulle predette spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)