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Revisione della disciplina del contenzioso tributario

Testo in vigore al

Sezione IV. Commissione tributaria centrale

Art. 8 Commissione tributaria centrale

1. La commissione centrale ha sede in Roma ed e' composta dal presidente, dai presidenti di sezione e da sei membri per ogni sezione.

2. Il numero delle sezioni e' fissato e puo' essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

3. All'inizio di ogni anno il presidente determina la composizione delle sezioni.

4. Ciascuna sezione giudica con l'intervento del presidente e di quattro membri. In caso di assenza o di impedimento del presidente di sezione, il collegio e' presieduto dal membro piu' anziano.

5. Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione centrale e sono composte dai presidenti delle sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di almeno due terzi dei membri.

6. In caso di assenza o di impedimento del presidente della commissione, le sezioni unite sono presiedute dal presidente di sezione piu' anziano. In caso di assenza o di impedimento di un presidente di sezione, cosi' come nel caso che il presidente di sezione sostituisca il presidente della commissione, subentra il membro piu' anziano della rispettiva sezione.

7. Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi, l'anzianita' e' determinata dalla nomina e, in subordine, dall'eta'.9

Art. 9 Componenti della commissione tributaria centrale

1. I membri della commissione centrale sono scelti fra appartenenti alle seguenti categorie in attivita' di servizio o a riposo che non hanno superato il 72ª anno di eta':

  1. a) magistrati della corte di cassazione;

  2. b) magistrati del consiglio di stato, con qualifica non inferiore a consigliere;

  3. c) magistrati della corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere;

  4. d) avvocati dello stato, con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale;

  5. e) professori universitari di ruolo di materie giuridiche o economiche, purche' non iscritti in uno degli albi professionali indicati nell'art. 30, terzo comma;

  6. f) impiegati dell'amministrazione finanziaria centrale, con qualifica di direttore generale o di ispettore generale.

2. Possono, altresi', far parte della commissione, nei limiti di un sesto dei membri della commissione stessa, gli avvocati che siano stati iscritti almeno da dieci anni all'albo per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori e che rinuncino alla iscrizione all'albo professionale.

3. Gli impiegati di cui alla lettera f) del primo comma, se accettano la nomina, sono messi fuori ruolo e sono collocati a riposo alla data della cessazione per qualsiasi causa dalla carica di componente della commissione e, in ogni caso, non oltre il 65ª anno d'eta'.

4. I presidenti di sezione sono scelti fra i membri piu' anziani per appartenenza alla commissione centrale che hanno qualifica non inferiore a presidente di sezione del consiglio di stato e della corte dei conti e non inferiore a quella di magistrato della Corte di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori.

5. Il presidente della commissione centrale e' scelto fra i magistrati della corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di sezione.

6. Le nomine sono fatte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze, il quale per i membri magistrati ed equiparati in servizio si attiene alle designazioni dei capi dei rispettivi istituti.

7. Per le incompatibilita' e per la decadenza si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6. La decadenza e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.9

Sezione V. Disposizioni comuni generali

Art. 10 Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie

1. I componenti delle commissioni tributarie hanno tutti identica funzione, indirizzata unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.

2. Essi restano in carica a tempo indeterminato. Quando si rendono necessarie sostituzioni di componenti deceduti o comunque cessati dall'ufficio, si osserva il procedimento di cui agli articoli 2, 3 e 9.

3. I componenti delle commissioni tributarie cessano in ogni caso dall'ufficio al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.

4. Durante l'incarico i componenti delle commissioni tributarie non possono assistere o rappresentare contribuenti in vertenze tributarie.9

Art. 11 Giuramento

1. I presidenti, i vice presidenti e i membri delle commissioni tributarie sono tenuti, all'atto dell'ammissione in carica, a prestare giuramento con la seguente formula:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio".

2. Il presidente della commissione centrale presta giuramento dinanzi al presidente della corte di cassazione, i presidenti delle commissioni di primo e di secondo grado giurano, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci.

3. Il giuramento del presidente di sezione, dei vice presidenti e dei membri e' ricevuto dal presidente della commissione, che abbia gia' giurato.

4. Il giuramento si presta pronunciando la formula e sottoscrivendola.

5. I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il
tribunale, la corte d'appello e la corte di cassazione, salvo quelli previsti dal terzo comma che sono conservati presso la commissione.9

Art. 12 Compensi ai componenti delle commissioni tributarie

1. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' annualmente determinato il compenso unitario globale per ogni ricorso deciso.

2. La misura dei compensi dovuti ai presidenti, ai presidenti di sezione, ai vice presidenti ed ai membri delle commissioni di primo grado e di secondo grado e' stabilita dal Ministro per le finanze con criteri uniformi che debbono tenere conto delle funzioni e del contributo di attivita' da ciascuno portato nonche' delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione.

3. Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su proposta del presidente della commissione.

4. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono determinati i compensi mensili spettanti al presidente, ai presidenti di sezione ed ai membri della commissione centrale. Alla liquidazione ed al pagamento provvede il Ministero delle finanze.

5. Ai componenti le commissioni tributarie, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.3914

Capo II. Segreterie delle commissioni tributarie

Art. 13 Segreterie delle commissioni tributarie

1. Le funzioni di segreteria delle commissioni tributarne sono espletate di norma da impiegati aventi qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

2. Ad ogni segreteria e' addetto anche personale inquadrato in altre qualifiche funzionali.

3. Il Ministro delle finanze determina annualmente con proprio decreto il contingente di personale da assegnare alle commissioni tributarie, ripartito numericamente fra le diverse province.

4. Il predetto personale conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico del ruolo e della qualifica cui appartiene, salvo quanto stabilito dal successivo art. 14; alla fine di ciascun anno il presidente della commissione riferisce all'intendente di finanza sul servizio prestato dagli impiegati addetti alla commissione.

5. Presso la commissione centrale e' istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, a classificare e ad ordinare in massime le decisioni della commissione stessa. Con apposita convenzione approvata con decreto del Ministro per le finanze potra' essere regolato il collegamento col centro elettronico di documentazione della corte di cassazione per riceverne, in colloquio a mezzo di terminali ricetrasmittenti, le informazioni sui dati memorizzati relativi alla giurisprudenza, alla bibliografia ed alla legislazione e per trasmettere a detto centro elettronico le massime giurisprudenziali della commissione centrale.9

Art. 13-bis Personale delle segreterie

1. L'impiegato avente qualifica di livello piu' elevato o, a parita' di livello, con maggiore anzianita' nella stessa, e' responsabile dell'andamento dei servizi di segreteria di ciascuna commissione tributaria e ne risponde direttamente al presidente della commissione, il quale, fermo restando quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'art. 13 e dall'art. 14 e se particolari circostanze lo rendono opportuno, puo' chiedere all'intendente di finanza di adottare le misure necessarie per la migliore organizzazione dei servizi.

2. Gli impiegati inquadrati nelle qualifiche funzionali superiori alla terza possono, tra l'altro, essere adibiti alle seguenti mansioni:

  1. a) collaborazione con gli impiegati addetti alle funzioni di segreteria;

  2. b) svolgimento delle attivita' concernenti la ricezione, la presa in carico, la fascicolazione e la conservazione dei ricorsi e degli altri atti, nonche' cura dello smistamento degli atti da notificare e della spedizione della corrispondenza;

  3. c) esecuzione del servizio di copiatura o di riproduzione degli atti e della corrispondenza a mezzo di macchine per scrivere e fotoriproduttrici;

  4. d) rilascio delle dichiarazioni di copia conforme e delle ricevute degli atti depositati nelle segreterie;

  5. e) svolgimento di tutte le altre mansioni d'ordine ed esecutive necessarie per l'andamento dei servizi delle segreterie.

3. Al servizio di anticamera delle commissioni tributarie sono addetti di norma impiegati aventi qualifica funzionale inferiore alla quarta.

4. Il funzionario responsabile dell'andamento dei servizi della segreteria puo' affidare ad impiegati aventi qualifica funzionale inferiore alla quinta le mansioni di messo notificatore, con attribuzione dei compensi previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249.9

Art. 14 Compensi al personale di segreteria

1. Agli impiegati di cui all'articolo precedente che si distinguono per assiduita' e rendimento e' concesso, su proposta del presidente della commissione, uno speciale compenso mensile il cui importo non puo' essere superiore al dieci per cento dello stipendio.

2. Al personale di segreteria che partecipa alle sedute delle commissioni spetta, inoltre, un gettone di presenza di lire tremila per ogni seduta.

3. Alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti compensi provvede l'intendenza di finanza per le commissioni di primo e di secondo grado ed il Ministero delle finanze per la commissione centrale.9

Capo III. Procedimento dinanzi alle commissioni tributarie

Sezione I. Procedimento di primo grado

Art. 15

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 54691011

Art. 20-bis Conciliazione

1. Ciascuna delle parti puo' proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia nei casi in cui e' ammessa la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente. Il tentativo di conciliazione puo' essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non da' luogo alla restituzione delle somme gia' versate all'ente impositore.

2. Ciascuna delle parti puo' proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.

3. L'ufficio puo', comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita', dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4.
Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza gia' fissata. Il provvedimento e' depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalita' indicate nel comma 4.

4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilita', viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non e' applicabile il comma 5 del presente articolo.

4-bis. La conciliazione giudiziale non puo' avere luogo successivamente alla prima udienza.

4-ter. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 3.

5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

Sezione II. Procedimento di appello

Sezione III. Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale