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Sez. U, Sentenza n. 6565 del 11/12/2025 Cc. (dep. 18/02/2026) Rv. 289326-02

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE | Regime transitorio ex art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 - Deposito telematico - Trasmissione a indirizzo PEC non compreso nel decreto DGSIA del 9 novembre 2020 - Reiterazione della medesima impugnazione all’indirizzo incluso e riferibile all’ufficio competente - Ammissibilità - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289326-02

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE

Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione è ammissibile anche quando, dopo essere stata trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco individuato dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, venga nuovamente inoltrata dall'impugnante, entro il termine di legge, all'indirizzo deputato a riceverla, non potendosi ritenere consumato il potere di impugnazione se detto termine non sia ancora maturato.

Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)