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Sez. 6, Sentenza n. 1322 del 03/11/1970 Ud. (dep. 17/04/1971) Rv. 117607 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE - MANCATA INDICAZIONE DELL'AULA DI UDIENZA - NULLITA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1970-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117607-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE - MANCATA INDICAZIONE DELL'AULA DI UDIENZA - NULLITA - CONDIZIONE.*

La mancata indicazione dell'aula di udienza nel decreto di citazione non determina normalmente la nullita del decreto, non essendo tale indicazione richiesta dalla legge. Peraltro, se il decreto di citazione contiene la indicazione di una aula diversa da quella destinata all'udienza, tale erronea indicazione costituisce motivo di nullita in quanto incide sul rapporto processuale che non puo ritenersi regolarmente costituito. (V 108472, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)