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Sez. 1, Sentenza n. 4710 del 21/04/1993 (Rv. 481965 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Servitù | Di elettrodotto - Imposizione con provvedimento prefettizio - Indennità - Stima amministrativa - Opposizione - Danno alle colture conseguente alla istallazione della linea elettrica - Risarcimento - Richiesta - Competenza in unico grado della Corte di Appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481965-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Servitù

In tema di servitù di elettrodotto imposta con provvedimento prefettizio, l'opposizione del proprietario del fondo asservito contro la stima amministrativa dell'indennità, anche nella parte in cui reclami il ristoro del danno subito dalle colture in dipendenza dei lavori d'istallazione della linea elettrica (non quindi di comportamenti ulteriori e diversi), rientra nelle previsioni dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, pure ai fini della competenza in unico grado della Corte d'Appello, considerato che detto danno integra una componente del credito indennitario (art. 123 quinto comma del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)