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Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore

Testo in vigore al

Art. 65 Art. 22, comma 3°, e 24, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 5, commi 1° e 2, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 4, commi 1°, e 2°, decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176

1. Ai posti vacanti presso ciascuna Facolta' o Scuola si provvede con nuove nomine o con trasferimenti.

2. Salvo il disposto del comma successivo, spetta alla Facolta' o Scuola di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili. Le relative deliberazioni debbono essere prese non oltre il 15 ottobre, quando trattisi di nuove nomine da farsi per concorso, non oltre il 15 novembre nei casi di trasferimento o di nomina a norma dell'art. 81.88114

3. I posti stabiliti nel ruolo organico di ciascun Istituto superiore di scienze economiche e commerciali sono riservati agli insegnamenti di materie fondamentali. Gli insegnamenti complementari non possono essere coperti da professori di ruolo se non quando, con le norme dell'art. 63, comma secondo, per dotazione speciale di Enti o di privati e senza aggravio per lo Stato, sia istituito un corrispondente posto nel ruolo organico dell'Istituto.

Art. 142 Articoli 33 e 37, comma ultimo, Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. Nelle Universita' e negl'Istituti superiori si puo' ottenere l'iscrizione solo in qualita' di studenti.

2. Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), e' vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Universita' e a diversi Istituti d'istruzione superiore, a diverse Facolta' o Scuole della stessa Universita' o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facolta' o Scuola.

Art. 143 Art. 47, comma 1°. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 64, comma 3°, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 - Art. 5, comma 1°, R. decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527 - Art. 7, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 32, comma 1°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 5, R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 6, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 - Art. 14, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 36, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812

1. Coloro che hanno superato l'esame di maturita' classica possono essere iscritti presso tutte le Facolta' e Scuole.

2. Coloro che hanno superato l'esame di maturita' scientifica ed i giovani armeni che hanno conseguito il diploma del liceo tecnico « Moorat Raphael » di Venezia possono essere iscritti presso ogni Facolta', eccezion fatta per le Facolta' di giurisprudenza e di lettere e filosofia. Coloro, peraltro, che hanno superato l'esame di maturita' nei licei scientifici italiani all'estero e nel R. Istituto d'istruzione media di Bengasi possono essere iscritti in tutte le Facolta'; ed uguale diritto compete ai giovani delle Isole italiane dell'Egeo, che hanno superato l'esame di maturita' scientifica nelle Regie scuole medie di Rodi.

3. Coloro che hanno superato l'esame di maturita' artistica possono essere iscritti alle Facolta' di architettura.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1961, N. 685.204

5. Coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, industriali, nautici, commerciali e per geometri possono essere iscritti alla Facolta' di scienze economiche e commerciali.

Art. 144 Art. 5, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 - Articoli 4 e 7, comma 1°, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590

1. Al corso d'applicazione negli Istituti superiori d'ingegneria possono essere iscritti soltanto gli studenti i quali abbiano superato l'esame di licenza di cui all'art. 161, qualunque sia la Facolta' o Scuola di provenienza.

2. Gli ufficiali e gli ex ufficiali di artiglieria e genio, che abbiano compiuto regolarmente i corsi della Scuola di applicazione d'artiglieria e genio in Torino, ed aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, possono essere inscritti, rispettivamente, al secondo e al terzo anno del triennio d'applicazione presso un Istituto superiore d'ingegneria, previa valutazione da parte del Consiglio della Facolta' dei corsi seguiti e degli esami superati.

Art. 145 Art. 37, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. Salvo il disposto degli articoli 39, lettere b) e c), e 146, comma secondo, del presente T. U., alle Scuole di perfezionamento, presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, possono essere ammessi soltanto i laureati o diplomati.

2. Ai corsi d'integrazione, presso gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, possono essere ammessi solo gli studenti iscritti al secondo biennio degl'Istituti medesimi.

Art. 146 Art. 3, commi 3° e 4°, R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760 - Art. 15, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105

1. Gli ufficiali del genio aeronautico in attivita' di servizio forniti di laurea in ingegneria, a richiesta del Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi alla Scuola d'ingegneria aeronautica istituita presso il R. Istituto superiore d'ingegneria in Roma, ed alla Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche del R. Istituto superiore d'ingegneria di Torino.

2. Su richiesta dello stesso Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi a frequentare uno o piu' corsi della Scuola d'ingegneria aeronautica di Roma e della Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche di Torino ufficiali del genio aeronautico non forniti dei titoli di studio di cui al comma precedente. Alla fine del corso essi possono ottenere solo un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.

Art. 147 Art. 16, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176

1. I cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi presso le Universita' e gli Istituti superiori all'anno di corso per il quale dalle competenti autorita' accademiche siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero.

2. Per ottenere l'ammissione di cui al comma precedente occorre possedere uno dei titoli di studi medi, conseguiti all'estero e indicati in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro dell'educazione nazionale.

3. Coloro i quali possiedono un titolo di studi medi non compreso nel detto elenco possono ottenere l'ammissione con provvedimento del Ministro, su proposta delle competenti autorita' accademiche e udito il parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 148 (Art. 7, comma 2°, e art. 49 lettera a), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 25, comma 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 11, comma 4°, lettera a), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135)

1. Lo statuto di ogni Universita' o Istituto superiore determina per ciascuna Facolta' e Scuola il numero minimo di materie, alle quali gli studenti debbono iscriversi durante gli anni di corso prescritti pel conseguimento della laurea o diploma cui aspirano.

2. Gli studi compiuti e gli esami superati presso Universita' o Istituti superiori hanno valore legale per ogni altra Universita' o Istituto. La diversita' di ordinamenti didattici, che puo' verificarsi tra le stesse Facolta' o Scuole di sedi diverse, a norma degli articoli 18 e 20, non e' d'impedimento ai trasferimenti di studenti dall'una all'altra Universita' o Istituto.

Art. 149 Art. 39, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812

1. Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'Universita' o Istituto la ricognizione della loro qualita' di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H.

2. Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove gia' superate.

Art. 151 Art. 50, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 28, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 15, R. decreto-legge 3 luglio 1930, 1176

1. Sulle istanze concernenti la carriera scolastica dei giovani provvedono i rettori e direttori, udito il parere delle Facolta' e Scuole competenti. I provvedimenti dei rettori e direttori sono definitivi.

2. Nei casi di provvedimenti relativi a trasferimenti di studenti ai sensi del comma secondo dell'art. 148 e conseguenti valutazioni di studi compiuti e di esami superati presso altra Universita' o Istituto, gli interessati, entro quindici giorni dalla data della notificazione del provvedimento del rettore o direttore, possono ricorrere al Ministro, che decide con provvedimento definitivo, udito il Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

§ 2. Concorsi e nomine

Art. 68 Art. 1, R. decreto-legge 4 settembre 1925, 1604 - Art. 5, comma 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176

1. Salvo il disposto dell'art. 81, ove una Facolta' o una Scuola deliberino di provvedere con nuova nomina a un posto vacante, propongono al Ministro l'apertura del concorso.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238.

3. Il concorso e' aperto a tutti con bando che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale almeno due mesi prima della scadenza. Il concorso e' per titoli: tuttavia la Commissione giudicatrice puo' richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una. prova pratica.

4. Quando le deliberazioni delle Facolta' o Scuole riguardino nuove nomine da farsi per concorso, esse devono essere approvate dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 69 Art. 5, comma 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 14, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812

1. I concorsi proposti dalle Facolta' e Scuole interessate, ai sensi dell'art. 65, nel periodo dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo, possono essere banditi fino a tutto il successivo mese di aprile.88114

2. Le nomine conseguenti hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 1° dicembre. Superato questo termine, le nomine avranno effetto entro il corrispondente periodo dell'anno successivo.

Art. 70 Art. 5, comma 2°, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 15, commi 1° a 7°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. La commissione giudicatrice e' composta di cinque membri.

2. La Facolta' o la Scuola, che ha richiesto il concorso, designa tre professori o cultori della materia messa a concorso.

3. Le Facolta' e le Scuole, cui normalmente appartiene la materia messa a concorso (esclusa la Facolta' o la Scuola che ha chiesto il concorso) designano collegialmente sei professori di ruolo che siano o siano stati titolari della materia. Solo in mancanza di detti professori potranno essere designati cultori della materia.

4. Agli effetti di cui al comma precedente le Facolta' di scienze politiche e di scienze economiche e commerciali sono considerate come Facolta' di giurisprudenza, le Facolta' di medicina veterinaria come Facolta' di medicina e chirurgia, le Facolta' di architettura come Facolta' d'ingegneria, e le Facolta' di agraria come Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

5. Il Consiglio superiore dell'educazione nazionale designa sei professori di ruolo o cultori della materia messa a concorso.

6. Il Ministro nomina la Commissione, scegliendo un commissario nel primo gruppo di designazioni, due nel secondo gruppo e due nel terzo.

7. I professori di ruolo, che intendono prender parte ad un concorso, non possono partecipare alle designazioni per la costituzione della Commissione giudicatrice, e, se vi partecipano, sono esclusi dal concorso.

8. I professori o cultori, che fanno parte della prima sezione del Consiglio superiore, non possono essere compresi nelle designazioni.

Art. 72 Art. 4, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 5, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176

1. Quando trattisi di provvedere a posti di ruolo di Scuole speciali, il Ministro, su proposta del Comitato esecutivo della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, indica da quali Facolta' o Scuole debbano essere fatte le designazioni di cui agli articoli precedenti.

2. Con ordinanza Ministeriale e' stabilito, udito il Comitato esecutivo predetto, in quali casi i componenti di Scuole speciali debbano partecipare alle designazioni per i concorsi di altre Facolta' o Scuole.

3. Il Ministro, su proposta del Comitato stesso, puo' chiamare a prendere parte alle designazioni di speciali concorsi anche professori di Facolta' o Scuole alle quali non appartenga il posto messo a concorso. In tal caso i detti professori procedono alle designazioni insieme con le Facolta' o Scuole a cui appartiene il posto.

Art. 73 Articoli 5 e 7, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 09 MAGGIO 1994, N. 608.

2. La Commissione, con motivata relazione, propone al piu' tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari. La relazione deve essere integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

3. Il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, sulla regolarita' degli atti, decide della loro approvazione. Dopo di che comunica alla Facolta' o alla Scuola interessata i nomi dei candidati proposti dalla Commissione.

4. La Facolta' o la Scuola con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo presenti alla seduta designa al Ministro per la nomina uno dei candidati proposti dalla Commissione. E il Ministro, constatata la regolarita' della procedura, da' corso, con suo decreto, alla nomina stessa se il designato sia il primo della graduatoria, quando trattisi di provvedere a posti di Regie Universita' o di Regi Istituti superiori.

5. Qualora la designazione della Facolta' o della Scuola cada sul secondo o sul terzo della graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, la nomina non puo' essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria stessa rifiuti la nomina o la consegna presso altra Facolta' o Scuola o altro Istituto, ovvero quando egli sia gia' professore di ruolo in un Istituto di grado universitario.

Art. 74 Articoli 21, ultimo comma, e 84, 1° comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 18, ultimo comma, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 13, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 15, penultimo comma, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. Le spese per le Commissioni giudicatrici, quando trattisi di concorsi a posti di Universita' o d'Istituti superiori di cui alla tabella A sono a carico dello Stato; quando trattisi di concorsi a posti di Universita' o di Istituti superiori di cui alla tabella B, sono a carico delle Universita' e degli istituti stessi.

2. Tuttavia le altre Universita' e gli altri Istituti superiori che si valessero dell'esito del concorso debbono rimborsare all'Universita' o all'Istituto superiore che ha sostenuto la spesa una quota corrispondente al totale della spesa stessa diviso per il numero degli eleggibili.

3. In caso di annullamento degli atti di concorso, la spesa e' a carico del bilancio dello Stato.

4. Ai componenti le Commissioni giudicatrici spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennita' che sono stabilite dal regolamento generale universitario.