Sez. 1 - , Sentenza n. 12014 del 07/05/2019 (Rv. 654531 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA | Vizio di ultrapetizione ed extrapetizione - Nozione - Configurabilità del vizio – Condizioni- Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il giudice di merito incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto perchè non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, e non quando ponga a fondamento della decisione esiti documentali che, relativi agli atti del giudizio di primo grado, naturalmente si offrono alla valutazione del giudice d'appello in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio (nella specie la S.C. ha escluso il vizio di extrapetizione nella pronuncia di appello che, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ex moglie, fondandosi sulle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di udienza presidenziale, estranee alle allegazioni effettuate in appello dalla controparte).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)