Sez. 1, Sentenza n. 11960 del 02/12/1993 (Rv. 484595 - 01)
Pubblico ministero in materia civile - Impugnazioni - Revocazione | Istanza di revocazione - Rigetto - Sentenza - Impugnazione - Pubblico ministero - Legittimazione esclusiva.
Pubblico ministero in materia civile - Impugnazioni - Revocazione
Il rimedio straordinario della revocazione di cui all'art. 397 cod. proc. civ. può essere attivato solo dal pubblico ministero, con la conseguenza che detto organo è l'unico soggetto legittimato ad impugnare la sentenza che abbia rigettato l'istanza di revocazione e che la parte intervenuta o comunque convenuta nel giudizio non può far valere una sua concorrente legittimazione all'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 397
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)