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Sez. 1, Sentenza n. 11960 del 02/12/1993 (Rv. 484595 - 01)

Pubblico ministero in materia civile - Impugnazioni - Revocazione | Istanza di revocazione - Rigetto - Sentenza - Impugnazione - Pubblico ministero - Legittimazione esclusiva.
Stato
decisa il 1993-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484595-01

Pubblico ministero in materia civile - Impugnazioni - Revocazione

Il rimedio straordinario della revocazione di cui all'art. 397 cod. proc. civ. può essere attivato solo dal pubblico ministero, con la conseguenza che detto organo è l'unico soggetto legittimato ad impugnare la sentenza che abbia rigettato l'istanza di revocazione e che la parte intervenuta o comunque convenuta nel giudizio non può far valere una sua concorrente legittimazione all'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 397

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)