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Sez. 1, Sentenza n. 4048 del 03/04/1993 (Rv. 481698 - 01)

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Citazione o domanda giudiziale | Raccomandata contenente un vaglia cambiario spedita da una banca - Furto - Azione risarcitoria del destinatario contro la banca - Banca - Chiamata in causa dell'amministrazione postale - Azione di responsabilità contro quest'ultima - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Momento iniziale.
Stato
decisa il 1993-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481698-01

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Citazione o domanda giudiziale

L'azione esercitata da un istituto bancario (mittente di una raccomandata trafugata contenente un vaglia cambiario) per l'accertamento della responsabilità dell'Amministrazione postale in merito ai danni derivati dall'espletamento del suo servizio, pur avendo natura contrattuale, è soggetta alla prescrizione triennale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156. Detto termine prescrizionale, nel caso in cui la banca, convenuta in giudizio dal destinatario della raccomandata trafugata per il risarcimento dei danni, chieda al giudice l'autorizzazione a chiamare in causa l'Amministrazione Postale, resta interrotto dal momento della notifica dell'atto di chiamata in causa, non già dalla notifica della domanda formulata dall'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)