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REGOLAMENTO (CEE) N. 1107/70 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1970 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75, 77 e 94,

vista la decisione del Consiglio del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile1, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3

considerando che l'eliminazione delle disparità che possono falsare le condizioni di concorrenza sul mercato dei trasporti costituisce un obiettivo essenziale della politica comune dei trasporti;

considerando che a tale scopo conviene determinare delle norme per gli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, purché tali aiuti siano propri dell'attività di tale settore;

considerando che l'articolo 77 dichiara compatibili con il trattato gli aiuti richiesti dalle necessità di coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio;

considerando che le norme e i metodi comuni per le compensazioni finanziarie derivanti dalla normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie nonché per la compensazione degli oneri risultanti dagli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile sono stati stabiliti rispettivamente con i regolamenti (CEE) n. 1192/69 e (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 19694;

considerando che è quindi necessario precisare i casi e le condizioni in cui gli Stati membri potranno adottare misure di coordinamento o imporre servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico comportanti la concessione, ai sensi dell'articolo 77 del trattato, di aiuti non previsti dai regolamenti summenzionati;

considerando che i versamenti degli Stati e degli enti pubblici alle aziende ferroviarie dovranno essere oggetto di regolamentazioni comunitarie conformemente all'articolo 8 della decisione del Consiglio del 13 maggio 1965; che i versamenti effettuati a causa della mancata realizzazione dell'armonizzazione prevista all'articolo 8 sono da esentare dalle disposizioni del presente regolamento che determinano la facoltà degli Stati membri di adottare misure di coordinamento o di imporre servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico comportanti la concessione di aiuti ai sensi dell'articolo 77 del trattato;

considerando che a causa del particolare carattere di tali versamenti è opportuno, in applicazione dell'articolo 94 del trattato, sottoporli a una procedura speciale per l'informazione della Commissione;

considerando che conviene non applicare talune disposizioni del presente regolamento alle misure adottate da uno Stato membro per l'attuazione di un regime di aiuti che ha già formato oggetto di una presa di posizione della Commissione, ai sensi degli articoli 77, 92 e 93 del trattato;

considerando che, per assistere la Commissione nell'esame degli aiuti accordati nel settore dei trasporti, conviene istituire presso quest'ultima un comitato consultivo composto di esperti designati dagli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addí 4 giugno 1970. Per il Consiglio Il Presidente A. BERTRAND