Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia
Testo vigente
Allegato F
Titolo I. Delle attribuzioni del ministero dei lavori pubblici relative alle opere pubbliche.
Allegato F
LEGGE SUI LAVORI PUBBLICI
Art. 1
1. Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici:
a) Le strade nazionali cosi' ordinarie come ferrate, per gli studi e formazione dei progetti, per la direzione delle opere di costruzione e di manutenzione e per la loro polizia;
b) Le strade ferrate sociali per l'esame delle domande di costituzione delle societa', per le concessioni dei relativi privilegi, per l'approvazione dei piani esecutivi, e per la sorveglianza alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio;
c) L'esercizio delle strade ferrate nazionali e la manutenzione ed esercizio di quelle strade sociali che lo Stato s'incaricasse di esercitare;
d) Le strade provinciali, comunali e vicinali e le opere che si eseguiscono a spese delle provincie e dei comuni, nei limiti e nei casi determinati dalla legge;
e) I canali demaniali cosi' di navigazione come d'irrigazione per cio' che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di conservazione e di miglioramento, e la parte tecnica della distribuzione delle acque, e la polizia della navigazione;
f) Il regime e la polizia delle acque pubbliche, e cosi' dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artificiale; i progetti e le opere relative alla navigazione fluviale e lacuale, al trasporto dei legnami a galla, alla difesa delle sponde e territori laterali dalle corrosioni, inondazioni e disalveamenti, alle derivazioni di acque pubbliche, al bonificamento delle paludi e degli stagni nei rapporti tecnici; finalmente la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi;
g) Le opere e lavori di costruzione e manutenzione dei porti, dei fari e delle spiaggie marittime, e la polizia tecnica relativa;
h) La conservazione dei pubblici monumenti d'arte per la parte tecnica;
i) La costruzione, le ampliazioni, i miglioramenti e la manutenzione degli edifizi pubblici, esclusi quelli dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina, e quelli i quali, tuttoche' facienti parte del patrimonio dello Stato, non servono ad uso pubblico;
k) Lo stabilimento, la manutenzione e l'esercizio dei telegrafi.
Art. 2
1. Le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la costruzione di nuove strade nazionali ordinarie e ferrate, di strade ferrate sociali, di strade provinciali, comunali e vicinali, e di nuovi lavori marittimi, sono subordinate ai concerti da prendersi preventivamente col Ministero della guerra, ogniqualvolta gli anzidetti oggetti possano avere influenza o relazione colla difesa militare e colla sicurezza dello Stato.
2. Ad analoghi concerti col Ministero della marina sara' subordinata la esecuzione dei lavori marittimi per quanto possano interessare la sicurezza, la facilita' e la regolarita' della navigazione.
Art. 3
1. Le tariffe per le strade ferrate esercitate o guarentite dallo Stato, ed i canoni per l'uso e i prezzi di vendita delle acque pubbliche, vengono determinati dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.
Art. 4
1. La sorveglianza attribuita al Ministero dei lavori pubblici sulla costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade ferrate di societa' concessionarie, si estende a tutto quanto riguarda la esatta osservanza dei capitoli di concessione, affine di assicurare l'interesse economico dello Stato e tutelare la sicurezza, puntualita' e regolarita' del servizio pubblico.
Art. 5
1. Le proposte ed i programmi relativi alla manutenzione, ampliazioni, miglioramenti e nuove costruzioni degli edifizi e stabilimenti amministrati dagli altri Ministeri sono a questi riservati, come e' loro riservata la concessione dell'eseguimento, ed il pagamento delle relative spese; ma e' nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici la compilazione dei relativi progetti d'arte, la direzione tecnica della esecuzione, la contabilita' relativa e la collaudazione delle opere.
2. Nei casi in cui un altro Ministero credesse dover far redigere il progetto di una nuova fabbrica o stabilimento da ingegneri od architetti da lui delegati, tale progetto sara' deferito all'esame ed approvazione tecnica del ministero dei lavori pubblici, che avra' l'alta sorveglianza dell'esecuzione e la collaudazione.
3. La ingerenza del Ministero dei lavori pubblici non si estende a quanto puo' risguardare l'eseguimento delle ordinarie piccole riparazioni occorrenti per l'uso dei locali degli uffizi e delle fabbriche e stabilimenti suddetti.
Art. 6
1. Quanto ai fabbricati e stabilimenti di proprieta' privata o sociale o di altri corpi morali destinati ad uso pubblico, la ingerenza del Ministero dei lavori pubblici per quanto interessa la sicurezza e l'igiene pubblica potra' essere richiesta da quel Ministero, alle attribuzioni del quale la loro sicurezza e l'igiene sono affidate.
Art. 7
1. Nelle opere marittime e lacuali o comunali o provinciali o private che venissero eseguite senza concorso dello Stato, siano esse dirette a vantaggio della navigazione, od abbiano qualsivoglia altro scopo di utilita' pubblica o privata, le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici sono limitate all'esame ed approvazione dei relativi progetti tecnici ed all'accertamento dell'osservanza delle condizioni imposte, riservata al Ministero di finanze la concessione della occupazione delle spiaggie, e ferme inoltre, quanto alle spiaggie marittime, le disposizioni del Codice della marina mercantile.
Art. 8
1. La ingerenza attribuita al Ministero dei lavori pubblici sui telegrafi elettro-magnetici stabiliti dalle societa' concessionarie lungo le ferrovie sociali, di cui e' conceduto l'uso all'amministrazione dello Stato od al pubblico, e' determinata dagli atti di concessione.
2. Per tutte le altre linee telegrafiche il servizio sara' ordinato con uno speciale regolamento emanato per decreto reale.
Titolo II. Delle strade ordinarie.
Capo I. Della classificazione delle strade.
Art. 9
1. Le strade ordinarie d'uso pubblico sono distinte in nazionali, provinciali, comunali e vicinali.
Sezione I. Strade nazionali.
Art. 10
1. Sono nazionali:
a) Le grandi linee stradali che nel loro corso congiungono direttamente parecchie delle citta' primarie del regno, o queste coi piu' vicini porti commerciali di prima classe;
b) Quelle che allacciano le precedenti alle grandi linee commerciali degli Stati limitrofi;
c) Le grandi strade attraverso le catene principali delle Alpi e degli Appennini;
d) Quelle che hanno uno scopo esclusivamente militare.
Art. 11
1. Non puo' esservi strada nazionale fra due punti del territorio che siano collegati da una ferrovia.
2. Venendo aperte ad uso pubblico strade ferrate scorrenti nella stessa direzione delle strade nazionali esistenti, queste passeranno nella classe delle provinciali al principio dell'anno solare immediatamente successivo, se l'apertura avvenga nella prima meta' dell'anno, ed al principio del secondo anno susseguente, quando avverra' nella seconda meta'.
3. Quando fra due punti del territorio le comunicazioni possono farsi piu' agevolmente, parte per istrada ordinaria e parte per via ferrata, potra' essere classificato fra le nazionali quel tronco soltanto di strada ordinaria che congiunge uno dei due colla stazione piu' vicina della ferrovia.
4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili a quei tronchi stradali che attraversano la catena principale delle Alpi o degli Appennini.
Art. 12
1. In conformita' delle norme stabilite dalla presente legge, e nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, il governo del Re stabilira' quali delle strade esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali, e ne pubblichera' l'elenco, approvato per decreto reale, dopo aver sentito i Consigli provinciali, ed avuto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
2. Stabilito l'elenco delle strade nazionali, non potra' esservi introdotta, fuorche' per legge, alcuna modificazione, la quale non derivi dall'applicazione del precedente articolo.
Sezione II. Strade provinciali.
Art. 13
1. Sono provinciali:
a) Le strade che servono alla piu' diretta comunicazione fra il capoluogo di una provincia e quelli delle provincie limitrofe;
b) Quelle che dal capoluogo di una provincia conducono ai capoluoghi dei circondari in cui essa e' divisa;
c) Quelle che collegano i capoluoghi di provincia o di circondario coi vicini porti marittimi piu' importanti;
d) Quelle che sono riconosciute di molta importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della provincia o della maggior parte di essa, purche' facciano capo a ferrovie, a strade nazionali, o almeno ad un capoluogo di circondario della stessa o di altra provincia.
Art. 14
1. La classificazione di strade fra quelle provinciali e' deliberata dai Consigli provinciali.
2. La deliberazione deve essere pubblicata in tutti i Comuni della Provincia.
3. L'approvazione e' effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nel caso che risultino presentate opposizioni o reclami deve essere sentito anche il parere del Consiglio di Stato.
4. Con la stessa procedura si provvede alla declassificazione di strade provinciali.