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Sez. 2, Ordinanza n. 8749 del 03/04/2024 (Rv. 670861-02)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE | Preliminare di compravendita immobiliare - Domanda di risoluzione per inadempimento - Variazione della destinazione d'uso - Obbligo di sanatoria del promittente alienante - Verifica circa l'insanabilità delle difformità - Necessità. CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670861-02

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE

In tema di preliminare di compravendita immobiliare, ove sia stata proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del promittente alienante all'obbligo di sanare l'abuso correlato alla variazione della destinazione d'uso del bene, è necessario verificare, in base alle circostanze concrete desumibili dal compendio probatorio, che le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili.

Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)