Sez. U, Sentenza n. 20469 del 24/10/2005 (Rv. 584377 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI | Sentenza del Consiglio Nazionale Forense - Pubblicazione - Applicazione dell'art. 133 cod. proc. civ. - Legittimità - Lettura del dispositivo in udienza - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI
Nei procedimenti disciplinari contro avvocati si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale, in mancanza delle quali si deve far ricorso alle norme del codice di procedura civile. Consegue che, in mancanza di norme speciali relative alla pubblicazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense, si applica l'art. 133, comma primo, cod. proc. civ. - secondo il quale la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata - ed è esclusa la lettura in udienza del dispositivo, prevista solo per i casi tassativamente indicati dalla legge (art. 429 cod. proc. civ. e art. 23, l. n. 689 del 1981).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)