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Sez. L, Sentenza n. 6625 del 11/11/1986 (Rv. 448782 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA - PRESUNZIONE DELLA NATURA RETRIBUTIVA EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - MANCATA PREVISIONE DI UNA INDENNITÀ SOSTITUTIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448782-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA - PRESUNZIONE DELLA NATURA RETRIBUTIVA EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - MANCATA PREVISIONE DI UNA INDENNITÀ SOSTITUTIVA - IRRILEVANZA.*

Ove il datore di lavoro eroghi ai propri dipendenti il servizio di mensa, la presunzione (ex art. 12 della legge n. 153 del 1969) che l'erogazione dei pasti rappresenti una dazione in natura di parte della retribuzione relativa al rapporto di lavoro può essere vinta soltanto ove il datore di lavoro provi che tale erogazione avvenga non in dipendenza del rapporto di lavoro e che il costo reale dei pasti forniti sia equivalente al prezzo pagato (sotto Forma di contributo) dai lavoratori interessati, mentre nessun rilievo ha la circostanza che non sia prevista alcuna indennità sostitutiva per il lavoratore che non benefici del servizio della mensa aziendale. (V 3756/86, mass n 446626; (V 3272/85, mass n 440934).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)