Sez. 1, Sentenza n. 34345 del 11/05/2005 Cc. (dep. 26/09/2005) Rv. 232411 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Art. 677 comma secondo bis cod. proc. pen. - Violazione dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio - Inammissibilità dell'istanza - Esclusione.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La dichiarazione di inammissibilità della richiesta di una misura alternativa é collegata esclusivamente alla violazione dell'obbligo del condannato non detenuto di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio (art. 677, comma secondo bis, cod. proc. pen.) e non anche alla violazione dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. (Nella specie, la Corte ha chiarito che si tratta di disposizione eccezionale e non é per tal motivo ammessa un'interpretazione analogica in "malam partem").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)