Sez. 2, Sentenza n. 8261 del 07/06/2002 (Rv. 554957 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - SERVITÙ | "Actio confessoria" , "Actio negatoria servitutis" - Pluralità di proprietari del fondo dominante o servente - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - SERVITÙ
In materia di procedimento civile, l' "actio confessoria" o l' "actio negatoria servitutis" diretta - nell'ipotesi che il fondo dominante o quello servente o entrambi appartengano "pro indiviso" a più proprietari - soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né da quello passivo. Solo qualora sia domandato anche un mutamento dello stato di fatto dei luoghi, mediante la demolizione di manufatti o di costruzioni, che incida su di un rapporto inscindibilmente comune a più soggetti, l'azione deve essere esperita nei confronti di tutti i proprietari, giacché solo in tal caso la sentenza, ove non avesse efficacia nei confronti di tutti, risulterebbe ineseguibile e, pertanto, "inutiliter data".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1079, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)