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Sez. 1, Sentenza n. 416 del 25/01/1989 (Rv. 461535 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - RISCATTO - PIANO REGOLATORE - INSERZIONE NEI FONDI IN ZONA DESTINATA ALLA ESPANSIONE DELL'AGGREGATO URBANO - VINCOLI DI INDIVISIBILITÀ INALIENABILITÀ - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461535-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - RISCATTO - PIANO REGOLATORE - INSERZIONE NEI FONDI IN ZONA DESTINATA ALLA ESPANSIONE DELL'AGGREGATO URBANO - VINCOLI DI INDIVISIBILITÀ INALIENABILITÀ - PERSISTENZA.*

I vincoli di indivisibilità ed inalienabilità, che a norma dell'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379 gravano sui terreni di riforma fondiaria acquistati dagli assegnatari a seguito di riscatto, non divengono inefficaci per effetto della ricomprensione dei fondi nella zona del territorio comunale che un successivo piano regolatore destina all'espansione dell'aggregato urbano, giacché una tale prescrizione rende possibile, ma non impone la destinazione edilizia e quindi non è incompatibile con il mantenimento d'un uso agricolo dei fondi. (V 2528/81, mass n 413305).*

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)