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Sez. 3, Sentenza n. 4870 del 14/05/1998 (Rv. 515445 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | Adempimento dell'assicuratore oltre la scadenza del termine di giorni sessanta - Ritardo ingiustificato - Responsabilità dell'assicuratore oltre il massimale per interessi di mora e maggior danno - Sussistenza - Credito del danneggiato (comprensivo di interessi compensativi e rivalutazione dal dì del sinistro) già superiore al massimale alla scadenza del termine indicato - Obbligazione dell'assicuratore - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 1998-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515445-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI

In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., il principio secondo cui l'assicuratore risponde oltre il massimale di polizza, per interessi di mora e maggior danno ex art. 1224 cod. civ., ove ingiustificatamente ritardi l'adempimento della prestazione dopo la data di scadenza dello "spatium deliberandi" all'uopo assegnatogli, comporta che, se il credito del danneggiato (comprensivo degli interessi compensativi e rivalutazione dal dì del sinistro) già superi alla suddetta data il limite del massimale, l'obbligazione dell'assicuratore stesso va liquidata provvedendo alla cosiddetta rivalutazione di quel massimale in relazione al sopravvenuto deprezzamento della moneta (con l'aggiunta degli interessi di mora quando non già inclusi nell'indice di rivalutazione adottato), ferma poi restando, sul massimale così rivalutato, la debenza degli interessi legali dalla decisione fino al saldo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1968 num. 990 art. 18, Legge 24/12/1968 num. 990 art. 19, Legge 24/12/1968 num. 990 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)