Sez. 1 - , Ordinanza n. 9666 del 13/04/2021 (Rv. 661266 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO | Adozione di minori in casi particolari - Assenso del genitore biologico dell’adottando - Modalità di manifestazione - Attualità e pienezza - Necessità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO
In tema di adozione in casi particolari, l'assenso del genitore dell'adottando - previsto dall'art. 46 della l. n. 184 del 1983 - non può desumersi implicitamente da dichiarazioni dal contenuto ipotetico e non univoco, proiettate nel futuro e condizionate a circostanze che dovranno verificarsi in un momento successivo a quello della prestazione dell'assenso stesso, dovendo questo avere le caratteristiche dell'attualità e della pienezza, a prova della completa adesione del genitore naturale all'adozione non legittimante del minore.
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 lett. D CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)