Sez. 2, Sentenza n. 1389 del 23/01/2007 (Rv. 595729 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE | Creditore agente in surrogatoria - Equiparazione a un terzo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Limiti probatori del debitore - Opponibilità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE
Il creditore agente in surrogatoria ex art 2900 cod. civ., e quindi con veste di sostituto processuale del debitore, non può essere equiparato a un soggetto terzo - come tale libero di provare con qualsiasi mezzo la simulazione ex art. 1417 cod. civ. -, atteso che si viene a trovare, per la natura stessa dell'azione esercitata, nella stessa posizione, processuale e sostanziale, del debitore surrogato, con la conseguenza che sono a lui applicabili tutti i limiti probatori inerenti la posizione del debitore sostituito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)