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Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

Testo in vigore al

Art. 1747 Sanzioni disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

  1. a) il rimprovero;

  2. b) la censura, cioe' il rimprovero inflitto con nota scritta che e' inserita nel fascicolo personale dell'infermiera;

  3. c) la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con provvedimento scritto che e' inserito nel fascicolo personale dell'infermiera;

  4. d) la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie.

2. Le sanzioni disciplinari conseguono alle mancanze commesse in violazione dei doveri contemplati dal presente capo e dal capo II del titolo III del libro V del regolamento.

3. I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto delle particolari circostanze con le quali l'infrazione e' stata commessa, o del fatto che l'infrazione ricorre con carattere di recidivita'.

4. La radiazione dai ruoli e' pronunciata in caso di assoluta incompatibilita' del contegno dell'infermiera con i doveri e con il decoro inerenti alla sua qualita'.

5. Nessun provvedimento disciplinare puo' essere preso senza contestare l'infrazione all'interessata e senza aver acquisito e valutato le sue giustificazioni.

Art. 1748 Potesta' sanzionatoria

1. Il rimprovero puo' essere inflitto da ogni superiore gerarchico.

2. La censura e' inflitta dall'ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016 del regolamento, su proposta della superiore immediata.

3. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 l'infermiera interessata puo' ricorrere all'ispettrice nazionale, la cui decisione e' definitiva.

4. La sospensione puo' essere inflitta solo dall'ispettrice nazionale, con decisione definitiva presa su proposta motivata dalla ispettrice competente.

5. La radiazione dai ruoli e' disposta dall'ispettrice nazionale di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione, su proposta motivata dell'ispettrice competente, e dietro parere conforme di una commissione di disciplina che ha giudicato l'infermiera inquisita non meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa italiana.

Art. 1749 Commissione di disciplina

1. La commissione di disciplina di cui all'articolo 1748 e' nominata di volta in volta dall'ispettrice nazionale e convocata presso l'Ufficio direttivo centrale.

2. La commissione e' composta da una vice-ispettrice nazionale, presidente, da due ufficiali medici superiori della Croce rossa italiana e da una ispettrice (infermiera di grado superiore) segretaria.

3. Per la costituzione e il funzionamento della commissione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo IV del titolo VIII del libro IV.

Art. 1750 Procedimento disciplinare

1. Le mancanze in servizio rilevate dai capi di reparto o dal personale direttivo dell'unita' sanitaria dove l'infermiera presta servizio, sono oggetto di un rapporto del direttore dell'unita' all'ispettrice o alla capo-gruppo che, a sua volta, espletate le indagini necessarie, provvede, informandone l'ispettrice competente ovvero, se occorre, sottomette a questa il caso.

2. La capo-gruppo da' partecipazione al direttore dell'unita' del proprio provvedimento o di quello dell'ispettrice.

Sezione V. Documentazione personale

Art. 1751 Stato di servizio

1. Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria indica con precisione tutte le attivita' precedenti e susseguenti alla nomina a infermiera, i dati relativi alla cultura generale e specifica i titoli di studio, i diplomi, le benemerenze, le ricompense, le campagne e quanto altro possa permettere la esatta valutazione della capacita' e delle possibilita' di impiego dell'infermiera.

2. Nello stato di servizio e' annotato ogni cambiamento di residenza e di stato civile.

3. Lo stato di servizio e' redatto dall'ispettrice del comitato da cui l'infermiera volontaria dipende ai sensi dell'articolo 1016 del regolamento; un esemplare e' trasmesso all'Ufficio direttivo centrale per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione.

4. L'ispettrice comunica per il tramite dell'ispettorato del centro all'Ufficio direttivo centrale qualsiasi variazione effettuata nello stato di servizio.

Art. 1752 Note caratteristiche

1. Le note caratteristiche sono redatte su modello stabilito dalla presidenza nazionale - Ufficio direttivo centrale del Corpo, in analogia a quanto previsto per il personale del Corpo militare:

  1. a) ogni tre anni per le infermiere di ruolo attivo;

  2. b) al termine di ogni servizio mobilitato, per le infermiere di ambedue i ruoli.

2. Le note sono compilate e firmate dall'ispettrice da cui l'infermiera dipende a norma dell'articolo 1016 del regolamento. Se compilate da una ispettrice di comitato sono trasmesse all'ispettrice del centro di mobilitazione, che le controfirma annotandole eventualmente con gli altri elementi a sua cognizione. Di tutte inoltra una copia all'Ufficio direttivo centrale.

3. Le note caratteristiche delle allieve sono ugualmente redatte dall'ispettrice al termine di ogni anno scolastico con le stesse modalita'.

4. Nel caso previsto dall'articolo 1016, comma 3 del regolamento le note sono compilate a seconda delle necessita', in duplice o in triplice copia, dalla capo-gruppo e trasmesse all'Ufficio direttivo centrale, che ne inoltra un esemplare alle ispettrici competenti. Le note delle capo-gruppo sono, nel caso medesimo, compilate dall'ispettrice nazionale.

5. Le note caratteristiche:

  1. a) pongono in evidenza le prove date dall'infermiera o dall'allieva di operosita', diligenza, capacita', iniziativa, la sua condotta, le sue qualita' morali;

  2. b) compendiano i giudizi espressi in una delle seguenti qualifiche complessive: insufficiente - mediocre - buona - ottima - di merito eccezionale.

Sezione VI. Disposizioni finali

Art. 1753 Chiamate in servizio

1. La chiamata delle infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo per il periodo annuale di servizio ordinario o per servizio locale di rappresentanza, ha luogo con provvedimento dell'ispettrice del comitato dal quale dipende l'infermiera volontaria.

2. Il servizio ordinario del periodo annuale e' prestato dall'infermiera volontaria, per quanto possibile, nel comune ove essa ha la propria residenza, o nel piu' vicino comune del medesimo centro di mobilitazione in cui trovasi una unita' sanitaria appropriata.

3. Se il comune piu' vicino e' situato fuori dell'ambito di competenza territoriale del comitato, l'ispettrice provoca il provvedimento di chiamata da parte dell'ispettrice del centro di mobilitazione.

4. Se occorre chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra o di grave crisi internazionale, o in servizio straordinario in tempo di pace, si da' la precedenza a quelle che sono iscritte nel ruolo attivo.

5. La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario in tempo di pace o in servizio di guerra o di grave crisi internazionale ha luogo con provvedimento dell'ispettrice nazionale, emanato per delega del presidente nazionale dell'Associazione, e notificato all'interessata dall'ispettrice da cui dipende.

6. Nelle chiamate in servizio straordinario in tempo di pace si da' la precedenza alle infermiere volontarie che hanno la propria residenza piu' vicina al luogo ove il servizio e' prestato.

Art. 1754 Servizio presso enti diversi

1. Le infermiere volontarie non possono prestare servizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche temporanea, presso enti diversi dalla Croce rossa italiana, e tanto meno essere iscritte nelle liste di tali enti, senza autorizzazione dell'ispettrice nazionale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 cessa di avere effetto quando le infermiere volontarie sono chiamate in servizio dalla Croce rossa italiana in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

Art. 1755 Assistenza sanitaria

1. Le infermiere volontarie che si ammalano durante il servizio hanno diritto all'assistenza medica e farmaceutica delle unita' sanitarie o formazioni speciali presso le quali prestano servizio.

Art. 1756 Normativa applicabile

1. Sono applicabili alle infermiere della Croce rossa italiana le disposizioni dell'articolo 990.

Capo III. Trattamento economico

Sezione I. Personale del corpo militare

Art. 1757 Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana

1. In tempo di pace, il personale direttivo e di assistenza del Corpo militare della Croce rossa italiana, se richiamato dal congedo a norma dell'articolo 1668, riceve il trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall'articolo 1799.

2. Per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 e' equiparato a quello del personale delle Forze armate.

3. Il personale di cui al comma 1 assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti o uffici dell'Associazione riceve le competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali.

Sezione II. Personale del corpo delle infermiere volontarie

Art. 1758 Trattamento economico delle infermiere volontarie

1. Fermo restando il concetto della gratuita' delle prestazioni, le infermiere volontarie chiamate in servizio fuori del comune di residenza, ovvero obbligate, anche nel comune di residenza, ad alloggiare presso unita' sanitarie o formazioni speciali, fruiscono di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, dell'unita' o della formazione.

2. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, le infermiere volontarie hanno diritto al trattamento economico di missione di cui al titolo IV, capo IV, sezione I del libro VI e, in tempo di pace, al rimborso delle spese di viaggio, per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di servizio e viceversa.

3. Mediante accordi annuali da stabilire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la presidenza nazionale della Croce rossa italiana, e' determinata una somma da versare dal Ministero suddetto all'Ispettorato del corpo infermiere volontarie a titolo di occorrenze speciali di equipaggiamento e per rimborso di altre spese vive.

Capo IV. Trattamento previdenziale

Art. 1759 Valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa italiana

1. Il servizio volontario prestato dal personale militare della Croce rossa italiana in tempo di pace non puo' essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.

2. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate dello Stato, e' considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato.

3. Le ferite e le infermita' che sono state contratte per causa di servizio di guerra dal personale di cui al comma 1 conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 1760 Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale della Croce rossa italiana

1. Le pensioni normali correlate ai servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale militare della Croce rossa italiana sono liquidate secondo le disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate.

Titolo V. Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di malta

Capo I. Personale militare

Art. 1761 Cooperazione con i servizi sanitari

1. La cooperazione dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta ai servizi sanitari dello Stato e' stabilita da apposite convenzioni.

2. La facolta' di stipulare tali convenzioni con l'Associazione suddetta e' delegata ai Ministri competenti.

Art. 1762 Servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta ha facolta' di arruolare personale volontario, esente da obblighi di leva e di chiamata alle armi e che non e' stato scelto dall'Amministrazione della difesa quale personale precettabile della mobilitazione civile ai sensi delle leggi di guerra.

2. Ove necessario, limitatamente al numero stabilito dal Ministero della difesa a seconda del bisogno, puo' arruolare personale dell'Esercito italiano avente obblighi di leva e chiamata alle armi, che ha raggiunto il quarantesimo anno di eta' o una eta' superiore.

Art. 1763 Servizi in tempo di pace

1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace l'associazione suddetta ha facolta' di arruolare personale volontario scelto tra i cittadini aventi anche obblighi militari.

2. In caso di chiamate alle armi indette dall'autorita' militare, gli aventi obblighi militari di cui al presente articolo devono sempre rispondere alla chiamata dell'autorita' stessa.

Art. 1764 Gradi gerarchici

1. La successione gerarchica dei gradi del personale dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta e' la seguente:

  1. a) generale direttore capo del personale;

  2. b) colonnello;

  3. c) tenente colonnello;

  4. d) maggiore;

  5. e) capitano;

  6. f) tenente;

  7. g) sottotenente;

  8. h) maresciallo maggiore;

  9. i) maresciallo capo;

  10. l) maresciallo ordinario;

  11. m) sergente maggiore;

  12. n) sergente;

  13. o) caporalmaggiore;

  14. p) caporale;

  15. q) milite.

2. Nel regolamento e' riportata la corrispondenza con i gradi delle Forze armate.

Art. 1765 Stato giuridico del personale

1. Gli iscritti nei ruoli dell'Associazione di cui agli articoli 1762 e 1763, compresi i cavalieri dell'ordine, chiamati in servizio, sono militari e come tali sottoposti alle norme della disciplina militare e della legge penale militare. Le chiamate in servizio sono effettuate dall'Associazione mediante precetti.

2. Ai mancanti alla chiamata disposta ai sensi del comma 1 sono applicate le disposizioni sancite per i militari delle Forze armate.

3. L'arruolamento da parte dell'Associazione dei dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, non puo' aver luogo senza il preventivo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 1766 Convenzioni

1. Sono stabilite norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'amministrazione del personale previsto dagli articoli precedenti, mediante apposita convenzione con l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta.

2. La facolta' di stipulare la convenzione di cui al comma 1 con l'Associazione suddetta e' delegata al Ministro della difesa, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 1767 Qualifica di pubblico ufficiale

1. Gli iscritti al personale del sovrano militare Ordine di Malta, compresi i cavalieri dell'ordine, quando prestano servizio nella qualita' di appartenenti al personale stesso, sono considerati anche pubblici ufficiali.