Sez. 2, Sentenza n. 1884 del 28/05/1969 (Rv. 341027 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - IMPUGNAZIONE IN TOTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RICHIAMO DI RAGIONI GIURIDICHE A SOSTEGNO DI DOMANDE OD ECCEZIONI RIPROPOSTE IN APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - IMPUGNAZIONE IN TOTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RICHIAMO DI RAGIONI GIURIDICHE A SOSTEGNO DI DOMANDE OD ECCEZIONI RIPROPOSTE IN APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La specificazione dei motivi di appello, legata alla regola tantum devolutum quantum appellatum, non e necessaria e non condiziona il giudizio di appello quando il contenuto dell'atto di impugnazione, considerato nel suo complesso, riveli chiaramente la volonta dello appellante di investire radicalmente la sentenza di primo grado, oppure quando, per effetto dell'impugnazione di un punto fondamentale della causa, si debba intendere impugnata tutta la sentenza, o infine quando non si tratti di domande od eccezioni, ma di ragioni giuridiche addotte a sostegno delle stesse, che debbono intendersi implicitamente richiamate con la riproposizione delle domande o delle eccezioni davanti al giudice di secondo grado. (V. 2972-68, massima n. 335790 625-68, massima n. 331777).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)